Riforma dell’assoluzione e obbligo di motivazione rafforzata sul tasso alcolemico (Cass. pen. Sez. IV n. 6795 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria è tenuto ad adottare una motivazione rafforzata, consistente nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. Il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strada, verificare la presenza di altri elementi indiziari. È apodittica e, come tale, viziata, la motivazione che, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico, affermi in modo congetturale che il tasso alcolemico al momento della guida fosse superiore alla soglia di legge, senza indicare gli elementi da cui desumere tale convincimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica di parte, che il tempo trascorso tra il sinistro e l’esecuzione dell’alcol test, pari a circa un’ora, unitamente all’assenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, deponessero per l’insussistenza della fattispecie contestata. La Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’imputato, ritenendo generica la consulenza tecnica e affermando che, sebbene il tasso alcolemico al momento del sinistro fosse inferiore a quello rilevato un’ora dopo, esso superava comunque il limite di legge contestato. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, rilevando che la Corte territoriale, a fronte del ribaltamento dell’assoluzione intervenuta in primo grado, avrebbe dovuto farsi carico di una motivazione rafforzata, che desse conto dei motivi per i quali riteneva di dover dissentire dalle argomentazioni spese dal Tribunale. La sentenza impugnata, invece, si è limitata ad affermare che al momento della condotta di guida l’imputato aveva un tasso alcolemico più basso rispetto a quello riscontrato strumentalmente, ma comunque superiore al limite di legge, senza indicare gli elementi da cui ha desunto tale convincimento.
La Corte ha inoltre rilevato l’illogicità del percorso motivazionale, atteso che la sentenza impugnata, da un lato, ha affermato che è possibile che il tasso alcolemico al momento della condotta di guida fosse inferiore a quello rilevato e, dall’altro, ha ritenuto che fosse certamente superiore a 1,5 g/l, discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico della difesa – il quale sosteneva che al momento del sinistro il tasso potesse essere intorno a 0,90 g/l – in maniera del tutto congetturale, senza una adeguata motivazione.
Richiamando il costante insegnamento di legittimità, la Corte ha precisato che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto nelle ipotesi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2, cod. strada, verificare la presenza di altri elementi indiziari, come le conclusioni del consulente tecnico che tiene conto dell’andamento della curva alcolemica e il mancato rilevamento degli indici sintomatici dell’ebbrezza da parte degli agenti operanti. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo esame, restando assorbiti i rimanenti motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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