Continuazione tra reati associativi richiede prova concreta del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 27564 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di distinte condanne presuppone la prova concreta e specifica dell’unicità del disegno criminoso, da ricavare da elementi oggettivi e soggettivi e non solo da indicatori temporali o di contesto. La medesimezza dello scopo illecito e la parziale sovrapponibilità temporale delle condotte costituiscono criteri astratti di valutazione, esperibili soltanto in mancanza di dati concreti e specifici emersi dall’esame dei singoli reati. Esclusa la continuazione tra due reati-fine, non è manifestamente illogica la decisione che non la riconosca tra reati-fine dello stesso tipo commessi nello stesso periodo, poiché difetta il legante sostanziale della programmazione unitaria.

Il Fatto

Il condannato ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna emesse dal medesimo Tribunale. La prima riguardava l’appartenenza a un sodalizio criminale e la violazione della legge sul diritto d’autore; la seconda, anch’essa associativa e con la stessa violazione, riguardava una diversa compagine, con condotte commesse in epoca successiva.

Il giudice dell’esecuzione ha escluso la programmazione unitaria rilevando che i reati erano stati commessi in concorso con soggetti diversi e che i due sodalizi non si sovrapponevano. Il ricorrente ha censurato il travisamento dell’istanza, sostenendo che non era in contestazione alcun ne bis in idem, ma la continuazione, avendo egli posto in essere fatti di commercio di supporti contraffatti con gruppi diversi in tempi sovrapponibili.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio muove dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il medesimo disegno criminoso va accertato ricavando in modo concreto e specifico gli elementi oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi del momento psicologico in cui si delinea il programma delittuoso aggregante le successive violazioni (Sez. V n. 770 del 15.02.2000).

Su questa base la Corte rileva che la mancanza di interferenze fattuali tra le due condotte associative è coerente con il principio richiamato. All’assenza di interferenze consegue logicamente il giudizio che difettino elementi oggettivi concreti e specifici dai quali inferire l’unicità della volizione criminale sottesa ai reati oggetto dell’istanza.

Il ricorrente contrappone a tale percorso la medesimezza dell’indole dei reati e la parziale sovrapponibilità temporale. Si tratta però, osserva la Corte, di elementi di contesto, cioè di criteri indicatori astratti, valutabili soltanto in mancanza di dati concreti e specifici provenienti dall’esame dei fatti di reato.

Il ricorso non si misura, dunque, con la motivazione dell’ordinanza, che analizza il difetto di collegamento tra i due sodalizi. Manca in particolare la dimostrazione dell’originario programma criminoso esistente al momento della commissione del primo delitto associativo, dal quale inferire che il condannato si fosse già prefigurato, a quella data, di commettere gli ulteriori reati giudicati con la seconda sentenza.

Esclusa la continuazione tra i due sodalizi, che dovrebbero costituire il legante tra i reati-fine, non è manifestamente illogico non aver riconosciuto la continuazione tra reati-fine dello stesso tipo, ancorché commessi nello stesso periodo. L’ordinanza resiste alle censure e il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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