Omesso avviso al secondo difensore di fiducia nel riesame su sequestro (Cass. pen. Sez. III n. 11635 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso della data dell’udienza fissata per la trattazione dell’istanza di riesame, in materia di misure cautelari reali, a uno dei due difensori di fiducia nominato con dichiarazione resa alla direzione dell’istituto carcerario prima dell’emissione del decreto di fissazione, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all’ordinanza di riesame. Tale nullità è deducibile dall’indagato, tramite il difensore presente, tutte le volte in cui egli non abbia tenuto alcuna condotta idonea a ingenerare confusione nell’autorità procedente e non abbia avuto sicura consapevolezza dell’omissione. La nullità dell’ordinanza, tempestivamente emessa, non comporta la perdita di efficacia del provvedimento genetico, che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell’8 ottobre 2024, aveva in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso i decreti di convalida di perquisizione e sequestro probatorio, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo la nullità dell’udienza di riesame e del provvedimento successivo, perché non era stato dato avviso a uno dei due difensori di fiducia, nominato il 24 settembre 2024 con dichiarazione resa presso la Casa Circondariale. Il Tribunale aveva ritenuto l’indagato responsabile di aver concorso a dare causa alla nullità, per non aver segnalato l’errore della cancelleria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra nullità a regime intermedio e cause di invalidità deducibili. Il principio invocato dal Tribunale — secondo cui la nullità non può essere eccepita dall’indagato che abbia concorso a determinarla — è stato elaborato in vicende connotate da revoca e nuova nomina del difensore, circostanze estranee al caso in esame.
Nella specie, le nomine dei due difensori sono avvenute in modo fisiologico, per semplice aggiunta, senza revoca. L’indagato, quindi, non ha tenuto alcuna condotta idonea a ingenerare confusione. Né poteva aversi sicura consapevolezza dell’omissione, perché la comunicazione al secondo difensore ben avrebbe potuto intervenire in un momento successivo e la sua effettuazione non doveva necessariamente essergli resa nota.
Assume rilievo decisivo il tenore dell’avviso inviato dalla cancelleria alla Casa Circondariale, che invitava a dare notizia di difensori “diversi” da quelli indicati nel decreto. Tale dicitura giustifica perché l’indagato, interpellato, si sia limitato a confermare la nomina già nota, senza menzionare l’altro difensore. La Corte esclude, pertanto, che egli abbia dato o concorso a dare causa all’omissione e riconosce la deducibilità della nullità da parte del difensore presente.
La fondatezza della censura, tuttavia, non conduce all’annullamento senza rinvio né alla perdita di efficacia del sequestro. Richiamando le Sezioni Unite n. 33540 del 27/06/2001, la Corte ribadisce che la perdita di efficacia della misura consegue solo all’inosservanza del termine di dieci giorni di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., e non all’annullabilità dell’ordinanza emessa tempestivamente.
Il principio è esteso al sequestro probatorio, stante il rinvio degli artt. 257, 322 e 324 cod. proc. pen. alla disciplina unitaria dettata per le misure cautelari personali. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Quanto al sequestro delle sostanze, la Corte osserva infine che esso non potrebbe comunque essere revocato, ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., trattandosi di cose la cui detenzione costituisce reato a norma dell’art. 240, secondo comma, cod. pen.
Nota della Redazione
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