Misure cautelari, l’inammissibilità del ricorso per la rivalutazione del merito (Cass. pen. n. 6717 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento de libertate, il controllo di legittimità della Corte di Cassazione è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, al fine di verificarne la congruità logico-argomentativa e l’assenza di violazioni di legge. Non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in sede di legittimità solo in caso di violazione di specifiche norme di legge o di manifesta illogicità della motivazione. L’attualità dell’esigenza cautelare, introdotta dalla legge n. 47/2015, è concetto distinto e autonomo rispetto alla concretezza, e deve essere oggetto di valutazione separata, sebbene possa essere desunta dai medesimi indici rivelatori.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Roma aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Gip di Latina aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento genetico era stato adottato in relazione ai reati di omicidio stradale e omessa assistenza, per aver il conducente, sprovvisto di patente perché revocata e alla guida di un veicolo con targa prova utilizzata fuori dai casi consentiti, investito un pedone che percorreva il margine della carreggiata. Il giudice del riesame, nel confermare la misura, aveva valorizzato la gravità della condotta, la fuga successiva all’investimento, l’assoluta noncuranza manifestata e la personalità del prevenuto, caratterizzata da precedenti penali, violazione di precedenti misure e inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il controllo è circoscritto alla verifica della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di rinnovare l’apprezzamento di merito circa la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle fonti di prova.
Con specifico riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha evidenziato la corretta applicazione, da parte del Tribunale, del criterio di attualità introdotto dalla legge n. 47/2015 all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L’attualità, concetto distinto dalla concretezza, impone una verifica autonoma circa la ricorrenza di occasioni prossime alla reiterazione del reato, che il giudice di merito ha correttamente condotto valorizzando sia le modalità del fatto sia la capacità trasgressiva del prevenuto, desunta dal suo comportamento processuale e dalla violazione di precedenti misure.
La Corte ha quindi ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale laddove ha escluso che misure diverse dalla custodia in carcere, anche con controllo elettronico, potessero contenere la rilevantissima capacità trasgressiva dell’indagato, desunta dall’abituale guida senza patente, dall’uso indebito della targa prova e dalla violazione di una precedente misura domiciliare.
Quanto al motivo di ricorso, la Corte ha rilevato che la difesa si era limitata a riproporre le medesime circostanze di fatto già esaminate e disattese dal giudice del riesame, sollecitando una riconsiderazione del merito non consentita in sede di legittimità. La conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, in applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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