Omicidio stradale: l’alcoltest come prova legale dello stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. IV n. 6146 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova legale dello stato di ebbrezza, attesa l’affidabilità dello strumento etilometrico, garantita dai controlli periodici di omologazione e taratura previsti dalla legge. L’onere di fornire la prova contraria circa l’inattendibilità della misurazione grava sulla difesa, che non può limitarsi a una contestazione generica ma deve dimostrare concretamente l’assenza o l’inadeguatezza dei controlli prescritti ovvero il malfunzionamento dello strumento al momento dell’accertamento. È inammissibile per genericità il ricorso che insista sulla tesi dell’inattendibilità dei risultati senza trascrivere le linee guida che richiederebbero lo screening e senza individuare le ragioni tecnico-scientifiche, non valutate dai giudici di merito, che lo renderebbero necessario, omettendo di confrontarsi con gli ulteriori elementi indiziari su cui si fonda la decisione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il delitto di omicidio stradale aggravato di cui all’art. 589-bis, commi secondo, settimo e ottavo, cod. pen., per aver cagionato, nella notte, la morte di un passeggero e lesioni ad altri due, alla guida in stato di grave ebbrezza alcolica, viaggiando a velocità notevolmente superiore al limite e invadendo la corsia opposta. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha ridotto la pena a tre anni di reclusione. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’aggravante, contestando la valenza probatoria dei test alcolemici per l’assenza del test di conferma di secondo livello e la non decisività della positività alla cocaina.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come manifestamente infondato, incentrato su una lettura distorta della decisione impugnata. Ha evidenziato che la responsabilità è stata fondata sullo stato di ebbrezza alcolica, accertato tramite i test effettuati nell’immediatezza dei fatti, che avevano rilevato valori compresi tra 1,93 e 2,35 g/l, ben oltre la soglia di 1,5 g/l richiesta per l’integrazione dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589-bis cod. pen..
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova legale dello stato di ebbrezza, in considerazione dell’affidabilità dello strumento etilometrico garantita dai controlli di omologazione e taratura previsti dall’art. 379, commi 6, 7 e 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Conseguentemente, l’onere di provare l’inattendibilità della misurazione grava sulla difesa, che deve dimostrare concretamente l’assenza o l’inadeguatezza dei controlli o il malfunzionamento dello strumento, non essendo sufficiente una contestazione generica.
Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente utilizzabili i risultati degli accertamenti etilometrici, registrati in due rilevazioni ravvicinate e confermati dalle analisi del campione ematico. La convergenza di questi tre accertamenti, eseguiti nell’immediatezza dei fatti, è stata considerata prova inequivocabile dello stato di grave ebbrezza. La difesa non ha allegato elementi concreti per inficiare l’attendibilità delle misurazioni, limitandosi a rilevare genericamente la mancanza di un test di conferma mediante gascromatografia, senza fornire alcuna dimostrazione tecnico-scientifica della necessità di tale ulteriore accertamento nel caso specifico.
La Corte ha precisato che i giudici di merito hanno valorizzato anche dati sintomatici concordanti, quali l’annotazione sullo “stato di evidente grave ubriachezza” e le sommarie informazioni dei sopravvissuti, che hanno confermato la previa assunzione di alcool. Ha infine ritenuto corretta la valutazione di non decisività della “non negatività alla cocaina”, risultato indicato in termini di “elevata probabilità” e non influente sulla pena base, applicata nel minimo edittale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.