Recupero delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa intimidita e concorso morale (Cass. pen. Sez. II n. 9955 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali del testimone ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli elementi concreti della violenza o minaccia subita devono essere connotati da precisione, obiettività e significatività e possono desumersi dal contegno processuale, dalla reticenza, dalle contraddizioni rispetto al pregresso narrato e dalle amnesie strumentali. Disattesa la deposizione dibattimentale, le dichiarazioni recuperate possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante della responsabilità, se la loro attendibilità intrinseca è confermata dal rigoroso vaglio delle garanzie procedurali, senza necessità di riscontri esterni ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In tema di concorso di persone, la presenza fisica non accidentale e correlata alla perpetrazione del reato integra cooperazione morale, rafforzando il proposito dell’autore materiale e la capacità intimidatoria.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna di più imputati per tentata estorsione aggravata, contestata anche nella forma del metodo mafioso, e per un ulteriore delitto contro il patrimonio, con pene diversamente modulate e riconoscimento, per alcuni, dell’attenuante della minima partecipazione.
Avverso la sentenza di secondo grado i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase investigativa e acquisite al fascicolo dibattimentale, l’erronea valutazione della sua attendibilità, il mancato riconoscimento della diminuente per il giudizio abbreviato, l’insussistenza dell’aggravante mafiosa e il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul dolo partecipativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che il procedimento incidentale volto ad accertare l’intimidazione del teste non esige una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della coartazione. È sufficiente l’emersione di circostanze specifiche, spesso desumibili dal contegno processuale, dalla reticenza, dalla negazione di fatti decisivi in contrasto con il pregresso narrato e da amnesie strumentali, purché valutate complessivamente secondo ragionevolezza.
Nella specie i giudici di merito avevano ricostruito analiticamente il contegno della persona offesa, che in dibattimento aveva confermato la richiesta estorsiva tentando però di sfumarne i contorni illeciti, negando i riconoscimenti fotografici già effettuati e sostenendo di aver firmato verbali senza consapevolezza del contenuto. Tale condotta è stata letta come effetto diretto e perdurante della intimidazione subita.
Su queste basi la Corte ha confermato che le dichiarazioni predibattimentali recuperate possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, ove l’attendibilità intrinseca sia scrutinata attraverso le garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale e la compatibilità con i dati di contesto, in linea con il diritto convenzionale. Il recupero probatorio non è dunque automatico, ma richiede un vaglio rigoroso che nella specie è stato compiuto.
Quanto all’aggravante mafiosa, la motivazione della sentenza di appello è risultata implicita ma inequivoca: le modalità della richiesta, il richiamo alla fama criminale del gruppo e la reiterazione della condotta dopo l’arresto di un esponente di riferimento hanno dato conto tanto del metodo quanto della finalità di agevolazione.
Infine la Corte ha escluso la configurabilità della connivenza non punibile, qualificando la presenza degli imputati alle spalle dell’autore materiale come cooperazione morale, idonea a potenziare la capacità intimidatoria del gruppo. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.