Bancarotta fraudolenta su immobile locato e limiti del sindacato (Cass. pen. Sez. 5 n. 8099 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la qualificazione di lavori eseguiti dal conduttore su un immobile locato come opere di manutenzione straordinaria, gravanti sul locatore ex art. 1576 cod. civ., costituisce un accertamento di fatto che, se sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità. Non è contraddittorio ritenere non distrattivo, ma eventualmente preferenziale, il pagamento dei canoni di locazione e, al contempo, distrattive le spese sostenute per tali lavori, ove i primi costituiscano il corrispettivo del godimento del bene mentre le seconde, in assenza di una pattuizione che ne giustifichi l’accollo, rappresentino un’uscita priva di causale e indebitamente sottratta alle risorse della società fallita. La nozione di bancarotta fraudolenta documentale “generale” per fraudolenta tenuta delle scritture contabili non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico, e il successivo recupero delle utilità distratte è irrilevante ai fini della consumazione del reato.
Il Fatto
Gli amministratori di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, erano stati condannati in primo grado e in appello per una pluralità di reati fallimentari, tra cui bancarotta fraudolenta documentale per la tenuta di una contabilità inattendibile, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione per aver eseguito, a proprie spese, lavori di manutenzione straordinaria su un immobile locato alla società, bancarotta preferenziale per il pagamento del canone di locazione in un periodo di sistematica insolvenza e bancarotta impropria da false comunicazioni sociali per aver capitalizzato costi di esercizio celando le perdite. Avverso la sentenza di secondo grado, che aveva confermato integralmente la condanna, i due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione di legge e erronea applicazione di istituti come le attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha dichiarato inammissibili la gran parte dei motivi di ricorso, in quanto genericamente volti a sollecitare una rivalutazione del merito, e ha invece rilevato la prescrizione del reato di bancarotta preferenziale (capo a5), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale capo ed eliminando la relativa pena.
Quanto ai motivi relativi alla bancarotta distrattiva, la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui i lavori di ristrutturazione sull’immobile locato fossero necessari per l’attività sociale e dovessero gravare sul conduttore. La qualificazione di tali opere come manutenzione straordinaria, a carico del locatore ai sensi dell’art. 1576 cod. civ., è stata ritenuta un accertamento di fatto logicamente motivato, basato sulla natura delle opere e sulla testimonianza dell’architetto che le aveva progettate. La Corte ha altresì escluso una contraddizione tra la ritenuta non distrattività del pagamento dei canoni e la natura distrattiva delle spese di ristrutturazione, affermando che i primi rappresentavano il corrispettivo del godimento dell’immobile, mentre le seconde, in assenza di una deroga pattizia, erano un’uscita sine causa e, quindi, indebitamente sottratta al patrimonio della società.
Con riferimento alla bancarotta impropria da reato societario, la Corte ha ricostruito il sindacato demandato al giudice di legittimità, rammentando che la valutazione del compendio probatorio è riservata al giudice di merito e che le censure devono denunciare specifiche omissioni motivazionali ovvero illogicità manifeste e decisive, non potendosi limitare a prospettare una diversa lettura delle risultanze. Ha inoltre escluso che la questione relativa all’applicazione della versione dell’art. 2621 cod. civ. antecedente alla legge n. 69/2015 fosse deducibile per la prima volta in cassazione, non essendo stata sollevata nei motivi di appello e richiedendo accertamenti fattuali preclusi.
La Corte ha infine respinto le doglianze sul dolo, ritenendo corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano desunto la consapevolezza degli imputati dall’abnormità e dalla reiterazione delle condotte contabili, e ha giudicato inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio, in quanto la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche risultavano motivati in modo congruo e non manifestamente illogico.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1576 c.c. – Mantenimento della cosa in buono stato locativo
- Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali