Inammissibile il ricorso sulle attenuanti generiche e sulla lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 3116 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione, restando insindacabile nel merito la valutazione degli elementi di fatto. Il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, in relazione ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione nonché alla qualità e quantità della sostanza, con riferimento al grado di purezza. Il giudice deve vagliare tutti gli elementi normativamente indicati e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi: è sufficiente che anche uno solo di tali elementi escluda la minima offensività perché l’attenuante sia negata. Se la motivazione è adeguata e coerente, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la pronuncia con cui il G.I.P. del Tribunale di Pisa aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, e 80 lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancanza e l’illogicità manifesta della motivazione nonché l’errata applicazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la mancanza e l’illogicità della motivazione e l’errata applicazione di legge per l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Con riguardo alla prima censura, il Collegio ha osservato che la motivazione della Corte territoriale rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, pertanto insindacabile in cassazione (richiamata Sez. VI n. 42688 del 24/09/2008).
Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha ricordato l’orientamento secondo cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità esige una valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (richiamata Sez. VI n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018).
Il giudice è quindi tenuto a valutare tutti gli elementi normativamente indicati — quelli concernenti l’azione e quelli attinenti all’oggetto materiale del reato — dovendo escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a negare che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (richiamata Sez. VI n. 39977 del 19/09/2013).
Ne deriva che la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 deve costituire l’approdo di una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e che tale percorso deve riflettersi nella motivazione, con la dimostrazione di avere vagliato ogni aspetto normativamente rilevante e l’indicazione delle ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. Nel caso di specie la Corte territoriale, valutando correttamente i dati probatori, ha offerto una motivazione adeguata sul diniego, ponendo in rilievo aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio era svolta e negando così la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base degli elementi ritenuti maggiormente significativi ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (richiamata Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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