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Accertamento del nesso causale e prevedibilità dell’evento stradale (Cass. pen. n. 7720 del 2024)

Principi di diritto (Massima)
L’imprevedibilità dell’evento, quale esimente della responsabilità per i reati colposi, deve essere valutata in concreto, non già in astratto, tenendo conto della specifica situazione di pericolo e dell’obbligo del conducente di conservare il controllo del veicolo e di arrestarsi tempestivamente dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del Codice della strada. L’incertezza sulla natura di un ostacolo presente sulla carreggiata non esclude la prevedibilità dell’evento, ma impone al conducente un dovere di maggiore cautela, che si sostanzia nel rallentamento o nell’arresto del veicolo. La violazione di tale regola di prudenza configura la colpa, a prescindere dal carattere attivo o passivo del comportamento imprudente altrui, che non esonera da responsabilità quando rientri nel limite della prevedibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Quarta Sezione della Corte di cassazione, aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 590-bis cod. pen. per non aver cagionato lesioni personali stradali gravi. La vicenda trae origine da un sinistro occorso nelle prime ore del mattino, quando la conducente, per evitare una bicicletta riversa al centro della carreggiata, aveva effettuato una manovra di scarto a sinistra, investendo e trascinando per alcuni metri il conducente del mezzo, che giaceva a terra, privo di sensi, a causa dell’assunzione di alcol e non dotato di dispositivi catarifrangenti.

I giudici di secondo grado avevano escluso la prevedibilità della presenza dell’uomo a terra, qualificando la situazione come eccezionale e anomala, e avevano conseguentemente revocato le statuizioni civili. Avverso tale decisione ricorreva il Procuratore generale, deducendo il vizio di motivazione in ordine ai profili della prevedibilità e della evitabilità dell’evento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, censurando la motivazione della sentenza impugnata per non aver dato riscontro alle indicazioni del giudice di legittimità. In particolare, i giudici di merito avevano escluso l’imprevedibilità in concreto basandosi su una valutazione astratta dell’anomalia della situazione, in patente contraddizione con la presenza della bicicletta sulla carreggiata e, soprattutto, con le dichiarazioni della passeggera che aveva visto “un secondo oggetto” sulla strada, pur senza distinguerne la sagoma.

La Corte ha evidenziato come l’incertezza sulla natura degli oggetti avvistati avrebbe dovuto determinare, al contrario, l’obbligo per la conducente di maggiore cautela, che si sarebbe dovuto tradurre nell’arresto della marcia. Ha inoltre richiamato il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il comportamento imprudente altrui non esonera da responsabilità, purché rientri nel limite della prevedibilità, sia esso attivo o passivo, citando le pronunce delle Sez. 4, n. 8870 del 2024, Sez. 4, n. 4923 del 2022 e Sez. 4, n. 24414 del 2021.

Quanto al profilo dell’evitabilità, la Corte ha rilevato una seconda carenza motivazionale: la Corte di appello aveva omesso di valutare se la conducente, al momento dell’avvistamento dell’ostacolo, avesse avuto la possibilità di rallentare o arrestarsi, anche alla luce delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero che aveva ritenuto l’ostacolo percepibile a 50-60 metri di distanza, con i fari anabbaglianti, e delle dichiarazioni della passeggera che aveva visto i due oggetti, seppur indistintamente. L’omessa valutazione di tali elementi ha reso insufficiente la motivazione, imponendo un nuovo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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