Il terzo che rivendica la restituzione non può contestare i presupposti del sequestro senza un interesse specifico (Cass. pen. n. 12629 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assuma di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a vincolo è legittimato a proporre richiesta di riesame, potendo dedurre solo l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di un proprio collegamento concorsuale con l’indagato. Tale legittimazione non comporta, tuttavia, la facoltà di contestare i presupposti della misura cautelare, qualora manchi la dimostrazione di uno specifico interesse, concreto e attuale, correlato agli effetti che il mantenimento del vincolo può produrre sui diritti vantati dal terzo sul bene. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è consentito solo per violazione di legge, e le censure alla motivazione devono limitarsi alla denuncia della mancanza assoluta o della mera apparenza della stessa, integrando la nullità di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva respinto l’istanza di riesame presentata dal sindaco di un comune, in qualità di terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in ordine al delitto di cui all’art. 476 cod. pen., ascritto a carico di ignoti, insistente su alcune apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità del decreto genetico per mancata indicazione della fattispecie concreta; l’insussistenza del fumus commissi delicti del falso materiale; e la mancanza assoluta di motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, e che le censure alla motivazione devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o della mera apparenza della stessa, tali da integrare la nullità di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ha quindi esaminato i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in tema di legittimazione del terzo a contestare i presupposti della misura. Un primo indirizzo ha affermato che il terzo non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. Un secondo, recente indirizzo, ha invece riconosciuto al terzo la legittimazione a dedurre anche l’insussistenza del fumus e del periculum, valorizzando l’espresso riconoscimento dell’art. 322 cod. proc. pen. della facoltà di proporre riesame «anche nel merito».
La Corte, richiamando l’approdo delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, ha ritenuto che, qualunque sia l’interpretazione preferibile, sia sempre necessario il vaglio di uno specifico interesse all’impugnazione, che deve discendere dal percepibile riverbero del mantenimento del vincolo sul riconoscimento della titolarità e intangibilità del diritto del terzo sul bene sequestrato. Nel caso di specie, tale interesse non è stato allegato: il comune vantava un mero diritto personale di godimento sulle apparecchiature, ad esso noleggiate da fornitori esterni, e il sequestro aveva natura impeditiva, non essendo strumentale a una prospettiva espropriativa.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’assenza di un interesse utilmente deducibile da parte del terzo a confutare i presupposti della misura cautelare, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza condanna alla cassa delle ammende in considerazione della complessità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo