Ricorso straordinario ex art 625 bis per omessa rilevazione della prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 39738 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile quando l’omessa rilevazione della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità derivi da un mero errore percettivo del Collegio, e non dalla soluzione di una questione giuridica, sia pure errata. L’errore percettivo ricorre quando il giudice di legittimità ritenga il ricorso riferito a un solo capo di imputazione, mentre l’impugnazione concerne più capi. In tal caso la Corte, che abbia ritenuto il ricorso non inammissibile, deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e rideterminare la pena, detraendo gli aumenti per la continuazione riferibili al reato estinto, provvedendovi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente era imputata di più delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, commessi dal dicembre 2012 al settembre 2015. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi a), b) e c) e confermato la condanna per i capi d), e) ed f), rideterminando la pena.

Proposto ricorso per cassazione, la Sez. III lo aveva rigettato, ritenendo che l’impugnazione attingesse esclusivamente il capo f). La difesa ha allora esperito il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che il ricorso investiva anche il capo d) — per il quale il termine prescrizionale era spirato nel corso del giudizio di legittimità — e che la Corte non aveva esaminato la questione per mera svista.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra errore percettivo ed errore di giudizio. Il rimedio straordinario è esperibile solo nel primo caso, quando la valutazione del giudice di legittimità non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato. Il Collegio richiama Sez. U n. 37505 del 14.07.2011 e Sez. III n. 10417 del 25.02.2020, che avevano già riconosciuto l’emendabilità, con lo strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen., dell’omessa rilevazione della prescrizione maturata davanti alla Corte di cassazione.

Nel caso concreto, il ricorso per cassazione prospettava la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 con riferimento “ai capi e ai punti della sentenza”, e dunque anche al capo d). La Sez. III, invece, lo aveva riferito al solo capo f): ne deriva un errore percettivo, poiché la Corte ha letto l’atto in modo difforme dal suo effettivo contenuto.

Escluso che il ricorso fosse inammissibile, il giudice di legittimità avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta prescrizione del reato sub d) e rideterminare il trattamento sanzionatorio. Poiché tale omissione integra l’errore emendabile, il ricorso straordinario è fondato e la sentenza n. 8073 del 9.01.2025 va revocata.

Sulla conseguenza, la Corte procede direttamente: dichiara estinto per prescrizione il reato sub d) per decorso del termine decennale, computando la sospensione maturata, e ridetermina la pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., detraendo i dieci giorni di reclusione già irrogati a titolo di aumento per la continuazione riferibili al reato estinto. Il ricorso è rigettato nel resto, con pena finale rideterminata in un anno e dieci giorni di reclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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