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L’assoluzione per il reato di guida in stato di alterazione non incide sulla legittimità della sospensione cautelare della patente (Cass. pen. Sez. I n. 12037 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza a correggere gli errori materiali contenuti in una sentenza impugnata spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, e non al giudice dell’impugnazione, quando l’errore attenga a dati, come i numeri di registro generale, che non rientrano nell’oggetto della cognizione del giudice ad quem. La sospensione cautelare della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 è un provvedimento amministrativo di natura anticipatoria e cautelare, autonomo rispetto al procedimento penale; pertanto, l’assoluzione dell’imputato per il reato di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992 non determina l’illegittimità sopravvenuta del provvedimento prefettizio. Non sussiste l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore quando egli rifiuti di sottoporsi all’accertamento, poiché la garanzia difensiva è funzionale al corretto compimento di un atto irripetibile e viene meno la sua ragione giustificatrice in caso di rifiuto. Le fattispecie di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992 e all’art. 650 cod. pen. tutelano interessi diversi e possono concorrere.

Il Fatto

Il Tribunale di Lamezia Terme condannava l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., per aver ottemperato all’ordine del Prefetto di consegnare la patente di guida, a seguito del provvedimento di sospensione e ritiro del titolo, conseguente al rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica correlato all’uso di stupefacenti. Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un errore materiale nei numeri di registro generale e contestando la fondatezza della pronuncia di responsabilità, basata sulla deposizione di un teste che aveva riferito del rifiuto della notifica e della consegna del documento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i motivi proposti. In relazione al primo motivo, concernente la correzione dell’errore materiale relativo ai numeri di RGNR e R.G. del Tribunale, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la competenza a provvedere sull’istanza di correzione spetta al giudice che ha emesso il provvedimento. Solo nel caso in cui l’errore attenga a statuizioni devolute alla cognizione del giudice dell’impugnazione, tale competenza si radica in capo a quest’ultimo. Nel caso di specie, i dati indicati non rientravano nell’oggetto della valutazione del giudice di legittimità, sicché la richiesta era stata erroneamente rivolta alla Corte.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata valutazione delle sentenze del giudice di pace che avevano annullato i decreti prefettizi per omessa notifica, la Corte ha ritenuto la censura infondata. La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda individuando la condotta illecita nel mancato adempimento alle richieste della polizia giudiziaria, basandosi su elementi fattuali (il rifiuto di consegnare il documento e di ricevere la notifica) diversi da quelli posti a fondamento delle decisioni del giudice di pace. Nessun contrasto logico è stato pertanto ravvisato nel provvedimento impugnato.

Con riferimento alla questione sollevata nella memoria, la Corte ha chiarito che la sospensione cautelare della patente disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 è un provvedimento amministrativo autonomo rispetto al procedimento penale. Richiamando i principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che tale misura è volta a tutelare l’incolumità e l’ordine pubblico e si pone su un piano diverso rispetto alla sanzione accessoria applicata dal giudice penale. Ne consegue che l’assoluzione per il reato di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992 non determina l’illegittimità del decreto prefettizio.

La Corte ha, inoltre, disatteso l’eccezione relativa all’illegittimità dell’atto amministrativo presupposto per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Ha richiamato il principio per cui non sussiste tale obbligo in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è finalizzata a garantire la regolarità di un atto non ripetibile; il rifiuto, impedendo l’esecuzione dell’accertamento, fa venir meno la ragione giustificatrice dell’assistenza difensiva. Infine, la Corte ha escluso la natura sussidiaria della fattispecie di cui all’art. 650 cod. pen. rispetto a quella di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992, trattandosi di reati posti a tutela di diversi beni giuridici, potenzialmente concorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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