Misure cautelari: condizioni di salute e valutazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 31818 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame non è investito del potere di valutare la compatibilità delle condizioni di salute dell’indagato con il regime carcerario quando tale questione sia stata autonomamente devoluta ad altro giudice con apposita istanza de libertate, al quale spettano le determinazioni di competenza. La valutazione della incompatibilità carceraria non può, inoltre, fondarsi su un accertamento risalente nel tempo, che non consente di verificare l’attualità delle condizioni di salute. È inammissibile il ricorso per cassazione che, in materia cautelare, proponga censure volte a una diversa ricostruzione dei fatti o a una rivalutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, senza dedurre la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e per violazione della legge sulle armi, era stato inizialmente sottoposto alla custodia in carcere, misura poi gradata agli arresti domiciliari dal Tribunale del riesame. A seguito di un’annotazione di polizia giudiziaria, che lo aveva sorpreso nella propria abitazione in compagnia di soggetti poi tratti in arresto in flagranza per violazione della legge sugli stupefacenti, il Tribunale di Vibo Valentia aveva ripristinato la custodia in carcere.
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 310 cod. proc. pen., aveva rigettato l’appello cautelare. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione delle condizioni di salute e l’erronea valorizzazione di un episodio riferibile a terzi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dato atto, in via preliminare, che nelle more del giudizio il Tribunale del riesame aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, a seguito di certificazione del D.A.P. acquisita agli atti.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato in entrambe le articolazioni. Quanto alla presunta illogicità della motivazione, i giudici di legittimità hanno osservato che il Tribunale del riesame ha fornito risposta congrua e conforme ai principi che regolano la materia. Le violazioni accertate non costituiscono solo inosservanza delle prescrizioni inerenti al titolo custodiale, ma incidono aggravandolo sul quadro di cautela.
Assume rilievo centrale il passaggio sull’irrilevanza dell’assenza di un concorso del ricorrente nel reato ipotizzato a carico dei terzi. La violazione delle prescrizioni è consistita nell’avere accolto presso la propria abitazione soggetti che, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato la fuga e sono stati tratti in arresto in flagranza per violazione della legge sugli stupefacenti. Tale elemento rende logicamente fondata la valutazione dei giudici dell’incidente cautelare.
Sui vizi di motivazione dedotti con i motivi nuovi, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti). Le questioni proposte superano tale limite di sindacabilità.
Quanto alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, il Tribunale ha correttamente rilevato l’inammissibilità della questione, poiché la stessa era stata sottoposta autonomamente al Tribunale di Vibo Valentia con apposita istanza de libertate. La decisione che in altro procedimento aveva accertato l’incompatibilità risale ad oltre un triennio e non è valorizzabile per difetto di attualità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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