Inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della norma violata (Cass. civ. n. 7378 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., a pena di inammissibilità, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare d’ufficio la norma violata. La generica denuncia di violazione di legge, senza specificazione della disposizione asseritamente violata, rende la censura inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Fermo un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada, relativo alla rilevazione a distanza della velocità. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso. La sentenza veniva però riformata dal Tribunale di Fermo, che confermava la validità del verbale: riteneva sufficiente l’indicazione del macchinario utilizzato, non idonea ad inficiarne la validità l’eventuale errata indicazione dello stesso, adeguata la segnaletica presente sul tratto di strada e giustificata l’omessa contestazione immediata.

Avverso la sentenza d’appello la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dalla Provincia di Fermo con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, con cui la ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., contestando la mancata considerazione delle contraddittorie indicazioni del verbale circa l’apparecchio di rilevamento, l’asserita omologazione del sistema per la sola velocità media e l’illegittimità dell’omessa contestazione immediata. Tali censure sono dichiarate inammissibili per mancata indicazione della disposizione che si assume violata: la ricorrente aveva denunciato il vizio senza specificare alcuna norma che sarebbe stata concretamente violata dal giudice di merito.

La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, secondo cui la denuncia del vizio di violazione di legge impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. L’inammissibilità discende dall’impossibilità di demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa della norma violata.

Il quarto motivo, relativo alla contestata idoneità della segnaletica, è dichiarato inammissibile perché la ricorrente contrapponeva una lettura alternativa del compendio istruttorio alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale, senza considerare che tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione non è apparente né manifestamente illogica, risultando idonea a integrare il minimo costituzionale.

Il quinto motivo, concernente l’omesso esame della scadenza della convenzione tra le Province, è infine dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la questione non risultava affrontata dalla sentenza impugnata, né la ricorrente indicava in quale momento del giudizio di merito fosse stata introdotta, rendendo la doglianza nuova e, comunque, priva della prova della decisività dell’omesso esame.

La Corte rigetta pertanto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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