Simulazione di reato: il pericolo di avvio del procedimento penale come elemento costitutivo (Cass. pen. n. 29511 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all’art. 367 cod. pen. La sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. Il delitto non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, aveva confermato la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi A) e B), rispettivamente simulazione di reato ex art. 367 cod. pen. e guida senza patente ex art. 116, commi 15 e 17, d. leg.vo n. 285/1992, sostituendo la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo, tra gli altri, vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla mancata concessione della continuazione e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto genericamente versato in fatto rispetto alla ritenuta identificazione del ricorrente alla guida del motociclo. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, concernente la sussistenza del reato di simulazione di reato.
La sentenza impugnata aveva desunto la sussistenza del delitto per derivazione logica dall’affermata responsabilità per il reato sub B), valorizzando la proposizione della denuncia dopo la notifica del verbale di contestazione e la falsità di alcune affermazioni, così designando la strumentalità della denuncia. La Corte ha richiamato il principio per cui il proprium del delitto consiste nel pericolo, ad esso sotteso, dell’inizio di un procedimento penale in ordine al fatto oggetto di denuncia.
Richiamando i precedenti di Sez. 6, n. 33016 del 2014 e Sez. 6, n. 4983 del 2009, la Corte ha evidenziato che la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi inquirenti svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non per accertare i fatti denunciati. Le ragioni addotte dalla sentenza impugnata esulavano da tale accertamento, fondandosi su una insufficiente operazione logica e sul rilievo della falsità delle circostanze denunciate.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo A) e alla commisurazione della sanzione amministrativa relativa al capo B), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo e fondato il quarto per carenza motivazionale sulla durata della sospensione della patente. Ha infine dichiarato irrevocabile la sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità per il reato sub B), ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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