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Rigetto dell’istanza di sostituzione della pena ex art. 459, comma 1-ter, c.p.p. non impugnabile per cassazione (Cass. pen. n. 18839 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità presentata ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024, senza che l’imputato abbia proposto opposizione, non è autonomamente ricorribile per cassazione. La declaratoria di esecutività del decreto penale, contestuale al rigetto, non è equiparabile all’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione di cui all’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., in quanto l’imputato, potendo proporre l’opposizione congiuntamente o successivamente all’istanza, è rimesso a una scelta processuale consapevole e non subisce più una preclusione difensiva. Il provvedimento di rigetto non è affetto da abnormità, strutturale o funzionale, essendo atto tipico e idoneo a determinare gli sviluppi processuali previsti dalla legge.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità avanzata dal destinatario di un decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285 del 1992. L’imputato, rinunciando espressamente all’opposizione, aveva indicato come ente di volontariato una parrocchia, allegando un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna. Il primo giudice ha ritenuto la prestazione inidonea, perché l’ente non sarebbe rientrato fra quelli abilitati per la specifica tipologia di reato e le attività prospettate sarebbero state prive di contenuto formativo in materia di sicurezza stradale, dichiarando contestualmente esecutivo il decreto.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina sulla sostituzione della pena, la legittimità dell’indicazione di enti di assistenza sociale e volontariato, e la natura abnorme del provvedimento che non ne aveva sollecitato la rimodulazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, ricostruendo l’evoluzione normativa dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. Nel testo originario, introdotto dall’art. 35 d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di sostituzione era alternativa all’opposizione e il rigetto determinava l’emissione del decreto di giudizio immediato. Il correttivo di cui al d.lgs. n. 31 del 2024 ha invece sancito la cumulabilità dei due rimedi, introducendo l’avverbio «anche» e prevedendo che l’opposizione possa essere proposta congiuntamente o successivamente all’istanza.

La Corte ha quindi distinto la fattispecie dal precedente regime, nel quale la giurisprudenza aveva ammesso il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di esecutività del decreto, equiparandola all’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 461, comma 6, cod. proc. pen. Tale soluzione, fondata su un’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela del diritto di difesa, si giustificava per la compressione difensiva derivante dalla necessità di rinunciare all’opposizione per accedere al beneficio. Nel sistema vigente, l’imputato può conservare la via dell’opposizione e la mancata proposizione del rimedio è il frutto di una scelta consapevole, non di una preclusione imposta dalla legge.

La Corte ha escluso che il provvedimento di rigetto possa essere impugnato per altra via, richiamando il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. L’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. non prevede un autonomo mezzo di impugnazione, né è consentita l’estensione analogica della disciplina dettata per l’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione. Il sindacato sulla decisione del giudice è convogliato nella sede naturale del giudizio di opposizione, all’esito del quale la sentenza è impugnabile nei modi ordinari, anche per cassazione.

Quanto alla dedotta abnormità, la Corte ha richiamato la bipartizione tra abnormità strutturale e funzionale elaborata dalle Sezioni Unite, rilevando che il rigetto dell’istanza è un atto tipico, puntualmente disciplinato dalla legge, e non determina alcuna stasi procedimentale, essendo gli sviluppi successivi integralmente preordinati: l’esecuzione del decreto definitivo, in assenza di opposizione, o la prosecuzione del giudizio, in caso di opposizione tempestiva. L’eventuale errore di valutazione del giudice sull’idoneità del programma avrebbe potuto essere fatto valere nella sede tipica dell’opposizione, non attivata per scelta dell’interessato.

Alla luce di tali argomenti, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, escludendo la sanzione in favore della Cassa delle ammende in ragione della complessa evoluzione normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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