Fauna selvatica: responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. della Regione, non colpa ex art. 2043 c.c. (Cass. civ. n. 11302 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I danni cagionati dalla fauna selvatica, che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla Regione per la sua gestione, sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione non già ai sensi dell’art. 2043 c.c., bensì in base al criterio di imputazione oggettiva della responsabilità previsto dall’art. 2052 c.c.. Tale norma non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale. L’onere probatorio è così ripartito: il danneggiato deve provare l’esatta dinamica del sinistro e il nesso causale, dimostrando in positivo l’esclusione di un qualunque ruolo causale della propria condotta di guida; l’ente pubblico deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale è stato causa autonoma, eccezionale e imprevedibile, tale da rendere l’evento inevitabile anche con le più adeguate misure di gestione faunistica.

Il Fatto

Il conducente di un’autovettura, mentre percorreva una strada provinciale in zona montana, si scontrava con un cinghiale che attraversava improvvisamente la carreggiata all’uscita di una curva, riportando danni al veicolo. Il danneggiato conveniva in giudizio la Regione e la Provincia proprietaria della strada, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda nei confronti della Regione, qualificando l’azione ai sensi dell’art. 2052 c.c.. La sentenza veniva riformata dal Tribunale in sede di appello, che, ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c., rigettava la domanda per mancata prova della colpa dell’ente e per la sussistenza del caso fortuito. Avverso tale decisione il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito l’orientamento consolidato, sancito a partire dalla sentenza n. 7969 del 2020, secondo cui i danni da fauna selvatica sono risarcibili dalla Regione in base al criterio di imputazione oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., e non già ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Tale applicabilità discende dal fatto che la fauna selvatica protetta rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed è affidata alla Regione, che la gestisce per trarne un’utilità collettiva.

La Corte ha precisato che l’art. 2052 c.c. non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale da parte dell’ente pubblico. Ne consegue che la responsabilità dell’ente non si fonda sulla colpa, ma sul mero fatto oggettivo della proprietà o dell’utilizzazione pubblicistica del bene fauna. In caso di sinistri stradali con animali, tale criterio deve essere coordinato con l’onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro, dimostrando in positivo l’esclusione di un qualunque ruolo causale della propria condotta di guida.

Quanto all’onere della prova, il danneggiato deve provare l’esatta e completa dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento, dimostrando l’esclusione di un qualunque ruolo causale della propria condotta di guida. Solo all’esito di tale prova positiva può trovare applicazione la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.. L’ente pubblico, per andare esente da responsabilità, deve invece fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale e imprevedibile.

Nel caso di specie, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ricondurre la fattispecie all’art. 2043 c.c., rigettando la domanda per mancata prova della colpa della Regione. Il giudice di appello ha, inoltre, ricondotto al caso fortuito non l’evento, ma l’assenza di condotta colposa dell’ente, elemento irrilevante ai sensi dell’art. 2052 c.c.. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito, applicato il corretto criterio di imputazione, esamini la sussistenza del nesso eziologico alla stregua dei principi enunciati. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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