La revoca della messa alla prova non è revoca “a sorpresa” se l’udienza è fissata per la verifica della prova (Cass. pen. n. 11991 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di revoca della sospensione del procedimento per messa alla prova, adottata all’esito di un’udienza fissata per la “verifica della prova”, non è nulla per violazione del diritto al contraddittorio. Il rinvio dell’udienza disposto per la verifica della messa alla prova, senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigura gli opposti epiloghi del procedimento speciale ed è idoneo a garantire il contenuto informativo dell’avviso di cui all’art. 464-octies cod. proc. pen., salvaguardando i diritti di difesa rispetto all’adozione di una revoca “a sorpresa”.
Il Fatto
Il difensore di un imputato per i reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada ricorreva avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva disposto la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova. Il ricorrente deduceva violazione del diritto al contraddittorio, poiché il provvedimento sarebbe stato emesso senza previo avviso alle parti e in assenza di indicazione del relativo oggetto. L’udienza, secondo la difesa, era stata fissata non per decidere sull’eventuale revoca, ma solo per esaminare lo stato della prova in attesa del deposito della relazione dell’Ufficio di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che dall’esame degli atti emerge come l’udienza fosse stata fissata per la “verifica della prova”, a seguito del deposito della relazione finale da parte dell’UEPE. Tale circostanza esclude la fondatezza della doglianza difensiva. Il rinvio per la verifica della messa alla prova, infatti, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell’avviso e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto a una revoca “a sorpresa”.
La Corte richiama il precedente di Sez. 6, n. 10083 del 2025, in cui è stato affermato che l’udienza di verifica della prova è compatibile con l’adozione della revoca, e distingue il caso in esame da quello deciso da Sez. 4, n. 10031 del 2025, ove la nullità dell’ordinanza di revoca è stata affermata in relazione a un’udienza fissata per una finalità diversa da quella di verifica della prova.
Nella specie non ricorre pertanto alcuna nullità, trattandosi di provvedimento emesso all’esito di un contraddittorio pieno e consapevole, il cui esito non può essere considerato “a sorpresa”. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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