Guida in stato di ebbrezza: obbligo di alcoltest in caso di incidente (Cass. pen. n. 13809 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di incidente stradale e di esito positivo del test con precursore, è legittima la richiesta di sottoporre il conducente all’alcoltest per l’accertamento del tasso alcolemico, essendo tale obbligo imposto dalla norma indipendentemente dalla ricorrenza di elementi sintomatici di una condizione di ebbrezza. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere esclusa in considerazione del rilevato disvalore oggettivo della condotta, quale la guida in vistoso stato di ebbrezza accompagnata dalla produzione di un incidente di marcata gravità. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già disattese dalla corte di merito senza confrontarsi con la motivazione corretta in diritto.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, nelle conformi sentenze di merito, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale. La corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, escludendo la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale lamentava la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La difesa depositava altresì memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di doglianza inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da un conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Il ricorrente, infatti, non si confrontava con la motivazione della corte territoriale, limitandosi a reiterare la questione già posta nei medesimi termini.
Quanto alla questione della legittimità della richiesta di sottoposizione all’alcoltest, la Corte ha condiviso la corretta esegesi della norma operata dai giudici di merito. Tale norma impone, in caso di esito positivo dei primi accertamenti qualitativi ed in presenza in ogni caso di un incidente stradale, di sottoporre il conducente del veicolo all’alcoltest, come verificatosi nella specie, indipendentemente dalla ricorrenza di elementi sintomatici di una condizione di ebbrezza.
Con riguardo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ne ha ritenuto valida l’esclusione, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata. Il ricorrente, infatti, guidava in vistoso stato di ebbrezza e aveva procurato un incidente di marcata gravità, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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