Obbligo di motivazione per la sospensione della patente oltre la media edittale (Cass. pen. n. 17337 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative accessorie, le statuizioni che le concernono, in quanto estranee all’accordo delle parti, sono autonomamente sindacabili in sede di legittimità. Quando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida viene determinata in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, superando la media della forbice, il giudice è tenuto a motivare le ragioni di tale scostamento, dovendo applicare i parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada e non quelli di cui all’art. 133 cod. pen.. La commisurazione della sanzione amministrativa è, infatti, autonoma rispetto a quella della pena.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia applicava, su richiesta delle parti, la pena di mesi 3 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, unitamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa motivazione in ordine alla durata della sanzione accessoria, fissata nel massimo edittale, nonché l’illogicità della decisione considerata la concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando in primo luogo il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, in base al quale le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie sono estranee all’accordo tra le parti e, pertanto, censurabili in sede di legittimità, anche in caso di sentenza di patteggiamento.
Quanto all’onere motivazionale, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, quando la sanzione viene stabilita in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, il giudice deve dare conto delle ragioni che giustificano tale scostamento. Nessuna motivazione è necessaria per il minimo, mentre per la determinazione entro il medio edittale è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Tale fascia, infatti, corrisponde alla gravità media della violazione, sicché la sanzione appare adeguata senza bisogno di specifiche spiegazioni. Al contrario, il superamento di quella soglia implica una valutazione di gravità superiore alla “media” che deve essere esplicitata.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata indicava esclusivamente la durata della sospensione, fissata in anni 2, coincidente con il massimo edittale, senza alcuna motivazione, neppure implicita. L’immotivato scostamento non poteva ritenersi giustificato dalla circostanza che il veicolo fosse intestato a terzi, ritenuta irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti, il riferimento alla “congruità della pena” concordata non poteva valere a motivare la durata della sanzione accessoria, dovendo questa essere commisurata secondo i criteri del codice della strada e non secondo quelli di cui all’art. 133 cod. pen., essendo le due commisurazioni del tutto autonome.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio sul punto, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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