Spese di lite e obiettiva incertezza da contrasto giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. 2 n. 14434 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa. La compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., può fondarsi sull’obiettiva incertezza sul diritto controverso, ravvisabile anche nell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di cassazione, e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è astratta o apparente ma si fonda su specifiche rationes decidendi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso cinque verbali elevati per la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., per omessa comunicazione dei dati del conducente. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, ma il Tribunale, in sede di gravame, aveva accolto l’appello, annullando i verbali e compensando integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla corretta interpretazione della disposizione.
Avverso tale statuizione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendo che la compensazione delle spese, disposta a favore della parte vittoriosa, fosse fondata su una motivazione tautologica e apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha innanzitutto ribadito che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa, mentre la valutazione sull’opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 1, 4/8/2017, n. 19613).
La Corte ha poi precisato che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. come riformulato dalla legge n. 69 del 2009, riporta a una nozione elastica che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Tale nozione può essere conosciuta dal giudice di legittimità solo ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o non puntuale, versandosi altrimenti in ipotesi di motivazione apparente.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva fondato la decisione su due rationes decidendi: la principale, riferita al contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla Corte sull’interpretazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. — con un primo orientamento (Cass. Sez. 2, 09/07/2018, n. 18027; Cass. Sez. 2, 23/07/2015, n. 15542) secondo cui il termine decorre dalla richiesta dell’autorità, e un secondo (Cass. Sez. 2, 03/08/2022, n. 24012; Cass. Sez. 6-2, 6/10/2014, n. 20974) secondo cui la violazione si configura solo alla definizione dei procedimenti avverso il verbale presupposto — e la secondaria, relativa all’errore scusabile e alla buona fede del ricorrente, evidenziata in via subordinata. Tale argomentazione non può dirsi tautologica, non sussistendo la lamentata discrasia tra le ragioni dell’accoglimento e quelle della compensazione.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte, decidendo in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha applicato l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento della somma di euro 900,00 in favore della cassa delle ammende, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 27195 del 22/09/2023, secondo cui la condanna va pronunciata anche in assenza di attività difensiva degli intimati, avendo funzione deterrente e sanzionatoria.
Nota della Redazione
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