Usura: la cessione del debito con sovraprezzo integra il dolo del cessionario (Cass. pen. Sez. II n. 34792 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di usura la condotta di chi assume il debito altrui verso il creditore originario mediante permuta di un bene di valore inferiore e si faccia poi rilasciare dal debitore ceduto cambiali per importo superiore, poiché il sovraprezzo costituisce profitto usurario e non mero rimborso. In tema di concorso di persone, colui che si limiti ad accompagnare il richiedente dal potenziale mutuante, senza partecipare all’accordo e alla determinazione degli interessi e senza svolgere attività di intermediazione per un proprio interesse, non risponde del reato. In sede cautelare, la motivazione sulle esigenze cautelari è viziata quando il giudice desume la pericolosità sociale dell’indagato dalle condotte e dalla personalità di un coindagato, senza indicare elementi dai quali desumere la collaborazione tra i due o l’inserimento dell’uno nel sistema illecito dell’altro.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 6 maggio 2025 ha confermato il provvedimento con cui il GIP aveva applicato gli arresti domiciliari a un indagato per i reati di usura aggravata ed estorsione in danno di un soggetto che aveva assunto il debito di un terzo verso il creditore originario.

Secondo l’accusa, il ricorrente si era accollato il debito della persona offesa, pari a diecimila euro, cedendo al creditore originario un orologio di lusso acquistato per lo stesso prezzo, e si era fatto rilasciare cinque cambiali da duemilacinquecento euro ciascuna, per un totale di dodicimila e cinquecento euro, costringendo così il debitore ceduto a corrispondere un importo maggiore. Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e l’assenza di motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, relativo all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Il Tribunale ha adeguatamente escluso che il dichiarante avesse assunto la qualifica di indiziato, non essendo mai iscritto nel registro degli indagati, e ha motivato l’insussistenza di un suo concorso nel delitto di usura. Il soggetto si era limitato ad accompagnare il richiedente dal potenziale mutuante, senza partecipare all’accordo sugli interessi e senza svolgere attività di intermediazione per un proprio tornaconto: la censura, oltre che generica, è manifestamente infondata.

Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ribadisce che le censure che invocano una diversa ricostruzione del compendio indiziario non sono consentite nel giudizio di legittimità. Il Tribunale ha offerto una ricostruzione immune da travisamenti e da illogicità manifeste: il ricorrente ha assunto il debito della persona offesa cedendo al creditore originario un orologio pagato diecimila euro, ma ha poi preteso dal debitore ceduto cambiali per dodicimila e cinquecento euro. Il sovraprezzo di duemilacinquecento euro costituisce il profitto del ricorrente, non del creditore originario, e integra l’elemento tipico dell’usura. La tesi difensiva, secondo cui il maggior valore sarebbe stato lucrato dal terzo, è smentita dai dati di fatto e respinta con motivazione corretta in punto di diritto. La Corte rileva inoltre che da alcune conversazioni intercettate emerge come le cambiali fossero sette e non cinque, con una quota di interessi ancora più elevata.

Il terzo motivo è invece in parte fondato. Con riferimento al rischio di inquinamento probatorio, il Tribunale ha reso motivazione specifica e corretta: ha valorizzato l’incontro nel corso del quale il ricorrente aveva chiesto alla persona offesa il contenuto del colloquio investigativo, esercitando così una forma di pressione sul dichiarante, che poteva essere più facilmente condizionato anche in ragione dei rapporti economici esistenti. La censura, sul punto, non è consentita perché invoca valutazioni di merito, ed è in parte generica perché non si confronta con il nucleo centrale dell’argomentazione.

È invece fondata la doglianza relativa al ritenuto pericolo di recidiva. Il Tribunale, nel valutare la pericolosità sociale dell’indagato, ha richiamato esclusivamente le condotte e la personalità del coindagato, senza evidenziare elementi dai quali desumere che i due collaborassero tra loro o che il ricorrente fosse vicino al terzo o coinvolto nelle sue attività illecite. A ciò si aggiunge che al ricorrente è contestato un unico episodio di usura poi degenerato in estorsione, insorto nell’ambito di un consolidato rapporto economico con il debitore.

Per queste ragioni la Corte annulla l’ordinanza limitatamente alla motivazione sulla pericolosità sociale e rinvia al Tribunale di Catanzaro, perché rivaluti la sussistenza del rischio di recidiva e, in caso di verifica negativa, ponga termine alla misura cautelare disposta solo in ragione del ritenuto pericolo di inquinamento probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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