Ravvedimento del collaboratore di giustizia e gradualità dei benefici premiali (Cass. pen. Sez. 7 n. 7613 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del ravvedimento, richiesto dall’art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8/1991 per la concessione del permesso premio al collaboratore di giustizia, non può essere oggetto di presunzione fondata sulla sola avvenuta collaborazione e sull’assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata, ma esige la dimostrazione in positivo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, dell’effettiva sussistenza di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale. La valutazione deve essere condotta con riguardo alla condotta complessiva del condannato e, in ossequio al principio di gradualità nell’accesso alle misure alternative, deve essere rapportata alla natura e alla consistenza del beneficio richiesto. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza può legittimamente negare il beneficio ove ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione, anche in presenza di elementi positivi di comportamento.

Il Fatto

Il detenuto, collaboratore di giustizia, aveva richiesto la concessione del permesso premio. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza e il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 25 settembre 2025, confermava il diniego, pur riconoscendo la regolare condotta intramuraria e l’avvio di un percorso di revisione critica. Il Tribunale fondava la decisione sulla necessità di prolungare l’osservazione per consolidare il percorso trattamentale, tenuto conto della gravità dei reati e della lontananza dal fine pena.

Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione, lamentando una distonia tra premesse e conclusioni del provvedimento impugnato e sottolineando la sua decisione di collaborare e l’apporto collaborativo proseguito anche dopo la revoca del programma di protezione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito. Ha richiamato il principio di diritto per cui, in tema di permesso premio richiesto da un collaboratore di giustizia, il requisito del ravvedimento ai sensi dell’art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8/1991 deve essere inteso come maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale, non già come conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo.

La Corte ha escluso che il ravvedimento possa essere presunto sulla sola base della collaborazione prestata e dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ha precisato che occorrono specifici elementi positivi, di qualsivoglia natura, dimostrativi dell’effettiva sussistenza del distacco, quali i rapporti con i familiari e con il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa o di studio, indicativi della revisione critica della vita anteatta.

La Corte ha ribadito che la valutazione deve essere condotta secondo il criterio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari, criterio che vale anche per i collaboratori di giustizia. Tale gradualità, pur non essendo una regola codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione. Ha quindi ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza che, anche in presenza di elementi positivi, reputi necessario un ulteriore periodo di osservazione per verificare l’attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni, specie quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere in contesti di elevato livello criminale.

La corretta applicazione di tali principi da parte del Tribunale di sorveglianza ha reso evidente la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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