Interruzione della prescrizione e riferibilità dell’atto ai singoli carichi (Cass. civ. n. 13153 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione, l’effetto interruttivo della prescrizione postula che l’atto sia idoneo a rendere conoscibile al debitore la pretesa fatta valere e sia riferibile allo specifico credito, o alla specifica cartella, rispetto al quale l’interruzione viene invocata. Il giudice di merito non può limitarsi a formule generali e cumulative, ma deve verificare la correlazione tra l’atto interruttivo e i singoli crediti, anche alla luce delle sospensioni legali dei termini. L’obbligo di motivazione dell’intimazione di pagamento, quanto agli interessi maturati, è assolto mediante il richiamo all’atto presupposto e alla cartella, senza necessità di esposizione analitica delle modalità di calcolo.

Il Fatto

Con intimazione di pagamento notificata il 3 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva al contribuente il pagamento di un importo complessivo a fronte di una pluralità di carichi, recanti crediti tributari, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Il contribuente proponeva ricorso, deducendo la carenza di motivazione dell’atto, l’illegittimità della pretesa e l’intervenuta prescrizione dei carichi più risalenti. La Corte di giustizia tributaria di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione per le partite non tributarie, rigettava il ricorso per la restante parte e condannava il contribuente alle spese. L’appello veniva rigettato dalla Corte di secondo grado, che confermava la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 7, comma 1-ter, legge n. 212/2000. Tale disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 219/2023, trova applicazione esclusivamente per gli atti formati dopo la sua entrata in vigore, risultando inapplicabile all’intimazione notificata nel 2022. La censura è inoltre inammissibile perché mira a sovvertire l’accertamento in fatto del giudice di merito, risolvendosi nella contestazione del contenuto e dell’idoneità informativa degli atti presupposti.

La Corte ha invece accolto il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. La censura investe la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso il maturare della prescrizione quinquennale, sul presupposto che la sequenza di atti notificati e la sospensione emergenziale avrebbero impedito il decorso del termine. La Corte ha rilevato che la ricostruzione del giudice di merito non risulta sorretta da una verifica puntuale della riferibilità degli atti interruttivi ai singoli carichi oggetto dell’intimazione impugnata.

In particolare, è stato evidenziato come la decisione impugnata non abbia esplicitato se l’intimazione del 7 settembre 2017, valorizzata quale atto interruttivo, fosse riferibile anche alle cartelle che il contribuente assume essere state azionate solo con l’intimazione del 2022. Il percorso argomentativo resta privo della necessaria correlazione tra l’atto interruttivo e i singoli crediti, richiedendo un rinnovato esame in punto di individuazione degli atti effettivamente riferibili ai carichi e della loro incidenza sul decorso del termine.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Il terzo e il quarto motivo, che presuppongono il riesame della medesima questione prescrizionale, sono stati dichiarati assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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