Sospensione patente nel patteggiamento senza obbligo motivazionale specifico (Cass. pen. Sez. IV n. 11328 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, ai sensi dell’art. 222 cod. strada, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, deve fornire una motivazione specifica solo quando la misura si discosti dal minimo edittale. Quando la durata della sospensione si attesti su un valore non superiore alla linea mediana, o comunque molto vicino al minimo, è sufficiente la motivazione implicita. L’assenza di argomentazioni specifiche inerenti all’eccessività della durata del periodo di sospensione rende inammissibile il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 12/09/2025, applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sette e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il giudice applicava altresì, in base all’art. 222 cod. strada, la sospensione della patente di guida per la durata di anni due. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo la violazione dei parametri normativi di cui agli artt. 222 e 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, nonché l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione accessoria, ritenuta eccessivamente afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione accessoria della sospensione della patente in luogo della revoca, non è tenuto a dare conto in modo puntuale delle ragioni della scelta, essendo sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta. In relazione alla sospensione della patente applicata con sentenza di patteggiamento, l’obbligo motivazionale sorge solo quando la misura si discosti dal minimo edittale, non anche quando vi coincida o se ne allontani di poco.
Nel caso di specie, la motivazione implicita è stata ritenuta sussistente, avendo il giudice diffusamente descritto la gravità della condotta: il conducente non aveva dato la precedenza ed aveva urtato il pedone che attraversava sulle strisce pedonali, regolarmente segnalato, e a causa dell’urto la vittima era sbalzata sull’asfalto di 22 metri ed era deceduta. La gravità della violazione, tale da rendere necessaria la sanzione accessoria, ben poteva evincersi dalla descrizione della condotta e dall’esito letale dell’investimento.
Quanto alla durata della sanzione, la Corte ha osservato che la sospensione di anni due era stata determinata partendo da una base di tre anni, ridotta di un terzo ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 218 cod. strada. Il valore così risultante non superava la linea mediana edittale.
Tale circostanza, unita all’assenza di specifiche doglianze inerenti all’eccessività della durata, ha condotto la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.