Il patteggiamento non vincola le sanzioni amministrative accessorie (Cass. pen. Sez. VI n. 15853 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 25 d.lgs. n. 150/2022, nel consentire alle parti di accordarsi sull’applicazione e sulla durata delle pene accessorie, non riguarda le sanzioni amministrative accessorie al reato, che restano estranee al perimetro applicativo della disposizione. La mancata inclusione della confisca nell’accordo di patteggiamento non impone il dissequestro del veicolo, né preclude l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede amministrativa. La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, non disponendo la confisca, non assume statuizioni sfavorevoli all’imputato, che difetta di interesse a ricorrere avverso la mancata restituzione del bene sottoposto a sequestro.
Il Fatto
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e di mesi uno di arresto per le contravvenzioni di cui agli artt. 651 cod. pen. e 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, con la sospensione condizionale. Il ricorrente impugnava la sentenza deducendo l’erronea applicazione della legge penale per non aver il giudice disposto il dissequestro dell’auto, che – stando alla tesi difensiva – avrebbe dovuto essere restituita, poiché l’accordo non prevedeva la confisca e il veicolo era intestato anche alla madre, persona estranea al reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la tesi difensiva, basata sull’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 25 d.lgs. n. 150/2022, che consente alle parti di accordarsi sull’applicazione e sulla durata delle pene accessorie. Ha tuttavia rilevato che tale previsione riguarda esclusivamente le pene accessorie, restando estraneo al perimetro applicativo della disposizione il tema delle sanzioni amministrative accessorie al reato, richiamando i precedenti di Sez. 3, n. 24056 del 2024 e Sez. 4, n. 48556 del 2023.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non dispone la confisca del veicolo e, pertanto, non assume statuizioni sfavorevoli all’imputato, che difetta di interesse a coltivare il ricorso. Quanto alla pretesa illegittimità per la mancata restituzione del bene, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice non ha assunto alcuna determinazione in tal senso, essendo la sanzione amministrativa accessoria eventualmente applicabile in sede amministrativa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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