Determinazione del compenso professionale secondo i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. II n. 13130 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione giudiziale dei compensi professionali deve essere effettuata nel rispetto dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, i quali rivestono natura inderogabile. La voce tariffaria relativa alla «fase istruttoria e/o di trattazione» non può essere esclusa per il solo fatto che non si sia svolta un’istruttoria in senso proprio, poiché la fase di trattazione è comunque ineludibile e il relativo compenso è sempre dovuto. L’eventuale nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata all’indirizzo PEC della controparte anziché al suo procuratore costituito è sanata dalla tempestiva costituzione di quest’ultima, per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di verbali per violazioni del Codice della Strada, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ma il Tribunale, in riforma, dichiarava la nullità delle notifiche per difetto della prova dell’invio della raccomandata informativa e condannava le Amministrazioni al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, liquidate in misura ridotta sul rilievo della semplicità delle questioni e dell’assenza di attività istruttoria.
Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la liquidazione delle spese per violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e delle norme in materia di condanna alle spese. Roma Capitale resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla notifica effettuata all’indirizzo PEC dell’Amministrazione anziché al procuratore costituito ex art. 330 c.p.c., ritenendo la nullità sanata dalla tempestiva costituzione della controricorrente per effetto del raggiungimento dello scopo, principio già affermato da Cass. n. 9693/2019.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’interpretazione dell’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014, chiarendo che il parametro tabellare è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione». L’uso della congiunzione disgiuntiva «o», sia pure in alternativa a quella copulativa «e», dimostra che il compenso è dovuto anche quando non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto, potendo essere riferito alla sola fase di trattazione della causa, che è comunque ineludibile. A sostegno vengono richiamati numerosi precedenti, tra cui Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 2023 e Sez. 2, Ordinanza n. 17579 del 2024.
Quanto ai minimi tariffari, la Corte ribadisce il consolidato orientamento della loro inderogabilità, evidenziando che il d.m. n. 37/2018 ha eliminato l’espressione «di regola» che in precedenza consentiva al giudice di discostarsene, e che la riduzione non può superare il 50% del valore medio, salva la sola fase istruttoria per la quale è consentita fino al 70%.
Alla luce di tali principi, il collegio accoglie il ricorso e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti, provvede alla rideterminazione dei compensi secondo i valori minimi previsti per i giudizi di valore inferiore a €. 1.100,00, con condanna in solido delle Amministrazioni e distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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