Effetti ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale sulle tariffe del custode (Cass. civ. n. 21340 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che ha sostituito l’originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo tariffe predeterminate comporta, con effetto ex tunc, la riviviscenza della disciplina previgente, applicabile ai rapporti di custodia sorti nel vigore di quest’ultima. La nuova disciplina forfettaria introdotta dal legislatore successivamente all’intervento della Corte costituzionale non trova applicazione retroattiva, salvo espresso contrario disposto, alle situazioni giuridiche disciplinate dalla norma dichiarata incostituzionale. Il mancato decreto di liquidazione del compenso non legittima l’Amministrazione a eccepire la residualità dell’azione di arricchimento senza causa. Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in caso di doppia conforme, ove il ricorrente non indichi le ragioni di diversità tra le due pronunce di merito.

Il Fatto

Il contribuente, custode di numerosi veicoli per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo, aveva chiesto il pagamento dell’indennità di custodia per il fermo amministrativo, dal prelievo all’alienazione, ai sensi dell’art. 38 legge n. 326/2003. Il Tribunale, dichiarata la nullità del contratto per l’alienazione dei veicoli a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma (Corte cost. n. 92 del 2013), aveva determinato il corrispettivo applicando le tariffe previgenti del d.P.R. n. 571 del 1982. La Corte d’appello confermava integralmente la pronuncia, rigettando l’appello dell’Amministrazione e l’eccezione di inadempimento del custode.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 27202 del 2024; Cass. Sez. 1, n. 13371 del 2024), ha affermato che la Consulta, nella sentenza n. 92/2013, aveva censurato l’applicazione della normativa sopravvenuta in quanto peggiorativa della condizione del custode. A seguito della declaratoria di incostituzionalità, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma dichiarata illegittima non potevano che essere regolate dalle norme previgenti, nel vigore delle quali erano sorti i rapporti di custodia di cui è causa.

Quanto alla nuova procedura speciale di cui all’art. 1, comma 447, legge n. 147 del 2013, la Corte ne ha escluso l’applicazione retroattiva, non essendovi alcun disposto normativo in tal senso e risultando il rapporto di custodia già cessato da oltre un decennio. I parametri liquidatori introdotti nel 2013 erano pertanto applicabili solo alle custodie ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di riferibilità alla ratio decidendi, poiché la Corte di merito non aveva fatto applicazione della normativa sull’indebito arricchimento ai fini della liquidazione del compenso. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di diversità tra la pronuncia di primo grado e quella d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *