Utilizzabilità dei dati della scatola nera nel giudizio penale (Cass. pen. Sez. IV n. 28578 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio penale, la mancata emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 132-bis d.lgs. 209/2005 non preclude l’utilizzabilità dei dati registrati dalla “scatola nera” del veicolo: tali dati, rappresentativi di fatti registrati da uno strumento informatico, integrano prove documentali acquisibili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e sono valutabili dal giudice secondo il principio del libero convincimento, purché ne sia motivata l’attendibilità e concorrano con altri elementi probatori. Il giudice che riforma la sentenza di proscioglimento emessa all’esito di giudizio abbreviato non condizionato non è tenuto a rinnovare l’istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che l’opzione per il rito comporta la rinuncia all’oralità nella formazione della prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di assoluzione del GUP del Tribunale di Prato, ha dichiarato la conducente responsabile del delitto di omicidio stradale, per aver cagionato la morte di un pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, procedendo a velocità eccessiva e in violazione delle regole cautelari di cui agli artt. 141 e 191 cod. strada. Il giudice di prime cure aveva escluso la penale responsabilità, ritenendo inutilizzabili i dati della “scatola nera” e valorizzando l’imprevedibilità della condotta della vittima. La Corte territoriale, al contrario, ha attribuito piena valenza probatoria ai dati del dispositivo e ha ritenuto la condotta del pedone prevedibile, condannando l’imputata. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, affronta tre profili. In primo luogo, in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, la Corte richiama il novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., chiarendo che la sua applicazione non è limitata ai soli casi di prove dichiarative, ma trova fondamento nella scelta dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti, che implica la rinuncia al contraddittorio. La consulenza tecnica, non essendo stata richiesta l’audizione del consulente in appello, non necessita di rinnovazione.
In secondo luogo, la Corte afferma che la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge non determina l’inutilizzabilità della “scatola nera” nel processo penale. I dati registrati, infatti, pur non assumendo il valore di prova legale ai fini civili, costituiscono prove documentali ex art. 234 cod. proc. pen. e sono soggetti al libero apprezzamento del giudice, il quale deve motivare sulla loro attendibilità. Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente valorizzato l’assenza di specifici rilievi tecnici della difesa sul funzionamento del dispositivo e ha verificato la compatibilità dei dati con le altre emergenze processuali, quali i danni al veicolo e i rilievi tecnici.
Infine, la Corte disattende la censura sulla colpa e sul nesso causale, ritenendo la condotta del pedone che attraversa fuori dalle strisce un rischio ordinario della circolazione stradale, la cui gestione ricade sul conducente, richiamando il precedente di Sez. IV, n. 30824 del 2022. La sentenza impugnata ha correttamente individuato il comportamento alternativo lecito e ha escluso che l’evento fosse inevitabile, valorizzando le condizioni di visibilità e l’età della vittima, escludendo ogni profilo di imprevedibilità. Ne consegue la sanzione dell’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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