Daspo urbano: sindacato del giudice penale limitato alla base legale (Cass. pen. Sez. III n. 14191 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di daspo urbano, emesso dal questore ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, ha natura amministrativa e non può essere disapplicato dal giudice penale. In caso di violazione del divieto di accesso, il giudice penale è tenuto a verificare esclusivamente la base legale del provvedimento, sotto i profili della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’incompetenza. È precluso al giudice penale qualsiasi sindacato sostanziale sui presupposti dell’atto, in particolare la rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal questore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. Alla donna era stato notificato un daspo urbano, emesso dal Questore di Caserta il 01/03/2022, che le vietava di accedere all’area di parcheggio del cimitero di Maddaloni. Nonostante il divieto, l’imputata aveva fatto accesso all’area il 07/09/2022, contravvenendo al provvedimento.
Avverso la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma incriminatrice per la mancata valutazione della legittimità del provvedimento questorile. Secondo la ricorrente, il provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione in punto di pericolosità e, come tale, illegittimo e disapplicabile dal giudice penale, con conseguente insussistenza del fatto di reato.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha premesso che l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, sanzionato dall’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, può comportare l’ordine di allontanamento e, in caso di reiterazione, il divieto di accesso alle aree urbane disposto dal questore. Nel caso in esame, però, non veniva in rilievo l’esercizio abusivo del parcheggio, bensì la violazione dell’ordine del questore, presidiata dalla pena dell’arresto da sei mesi a un anno, introdotta dal d.l. n. 113 del 2018.
Sulla questione del sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo, la Corte ha richiamato i principi già affermati in tema di daspo sportivo e di contravvenzione al foglio di via obbligatorio. Il daspo urbano, come quello sportivo, ha natura amministrativa e va impugnato dinanzi alla giurisdizione amministrativa. Al giudice penale spetta unicamente la valutazione dei profili formali dell’atto, non i presupposti per la sua adozione né il requisito di pericolosità.
Lo scrutinio consentito al giudice penale è limitato alla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l’obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella del questore, esercitando un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo. In questi termini va letta la precedente pronuncia di Sez. III n. 50765 del 2023, richiamata dalla difesa.
Nel caso di specie, il provvedimento risultava dotato di base legale, contenendo l’esposizione del presupposto applicativo: la competenza del questore e la condotta della ricorrente, parcheggiatrice abusiva, da cui derivava un pericolo per la sicurezza della stessa e degli utenti della strada. La difesa, con le proprie deduzioni, aveva di fatto invocato una rivalutazione della pericolosità delle condotte, preclusa al giudice penale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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