| 

Pena sostitutiva: inerzia del condannato dopo l’ordine di esecuzione legittima la revoca (Cass. pen. n. 22132 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non esonera il condannato da ogni onere di attivazione successivo alla notifica dell’ordine di esecuzione. Ricevuta la comunicazione dell’ordine, il condannato che resti inerte senza addurre alcuna giustificazione legittima la revoca della pena sostitutiva e il ripristino della pena sostituita. L’obbligo di avvio del procedimento esecutivo grava sul pubblico ministero, organo competente a promuovere la sequenza procedimentale, ma una volta attivatosi con l’emissione e la notifica dell’ordine di esecuzione, l’eventuale inadempimento ingiustificato del condannato costituisce presupposto per la revoca ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

Il Fatto

Con sentenza del 9 marzo 2021 il condannato era stato giudicato per il reato di guida in stato di ebbrezza e la pena era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di Medole. Il Tribunale di Mantova, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la pena sostitutiva ripristinando la pena sostituita di sei mesi di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente, rilevando che il condannato non aveva mai svolto l’attività lavorativa né allegato circostanze di impossibilità.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 54 d.lgs. n. 274/2000 e 655, 661 cod. proc. pen., sostenendo che l’onere di dare avvio alla sequenza procedimentale grava sul pubblico ministero e che non sarebbe configurabile alcun obbligo in capo alla parte privata, non avendo egli ricevuto le comunicazioni preventive con il calendario delle prestazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dall’esame del quadro normativo. L’art. 186, comma 9-bis, cod. strada consente al giudice di cognizione di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, disciplinato dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 e dal d.m. 26 marzo 2001, che all’art. 3 dispone che con la sentenza di condanna il giudice individui il tipo di attività e l’ente convenzionato presso cui essa deve essere svolta.

La Corte ha osservato che le disposizioni citate non disciplinano la sequenza procedimentale che dalla sentenza conduce all’inizio della prestazione. Tale sequenza, per logica, deve prevedere la formulazione da parte dell’ente di un calendario con giorni e orari, e la sollecitazione dell’autorità giudiziaria rivolta al condannato affinché prenda contatto con l’ente. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che è onere dell’autorità giudiziaria, e non del condannato, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata.

Nel solco della più risalente opzione ermeneutica, cui la Corte intende dare continuità, l’organo competente ad avviare la procedura esecutiva è il pubblico ministero, quale titolare dei poteri relativi all’esecuzione dei provvedimenti di condanna ai sensi degli artt. 655 e 661 cod. proc. pen. e dell’esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 5 d.m. 26 marzo 2001.

Nel caso di specie, dagli atti risulta che il pubblico ministero si era attivato promuovendo la procedura esecutiva, emettendo l’ordine di esecuzione e curandone la notifica a mani del condannato. Questi, pertanto, non doveva far altro che attenersi alle prescrizioni dettagliate nella sentenza di condanna, da lui conosciute, ovvero recarsi in tempi ragionevoli presso il Comune indicato per iniziare a eseguire la prestazione. Nonostante tali precise indicazioni, il condannato, ricevuta la notifica dell’ordine, era rimasto inerte senza addurre alcuna giustificazione, sicché correttamente il giudice aveva revocato la pena sostitutiva ripristinando quella sostituita. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *