Fatture per operazioni inesistenti e inammissibilità del ricorso per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38879 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha orizzonte circoscritto: è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Una volta che il giudice di merito abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, non è consentito opporre una diversa lettura delle prove, munita di eguale crisma di logicità. Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è irrilevante che la fatturazione sia solo soggettivamente falsa, e la circostanza che l’acquirente abbia effettivamente ricevuto e rivenduto la merce non esclude la configurabilità del reato. Nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va intesa in senso assoluto e sussiste anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava estinta per intervenuta prescrizione parte dei reati tributari contestati e rideterminava la pena per i residui, ritenendo il ricorrente colpevole di emissione di fatture per operazioni inesistenti quanto a una annualità, di omessa presentazione della dichiarazione IVA quanto a un’altra e di distruzione o occultamento di documenti contabili.
Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla affermata fittizietà delle fatture e, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso ripropone censure in punto di fatto non consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non scanditi da specifica critica.
La Corte territoriale aveva desunto la fittizietà delle fatture da una lettura logica delle fonti probatorie: la ditta amministrata dal ricorrente non aveva mai avuto disponibilità di magazzino o deposito, né automezzi per il trasporto, né personale dipendente, né sede effettiva, nonostante l’elevatissima quantità di materiale ceduto. Da qui la qualificazione della ditta come “cartiera”, finalizzata a emettere fatture per coprire acquisti eseguiti in nero. Tali argomenti provano l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato.
La difesa ha censurato tali argomenti solo sul piano della lettura delle prove, in modo non consentito. La Corte sottolinea inoltre che la circostanza che la ditta acquirente avesse effettivamente ricevuto e rivenduto il materiale ferroso non esclude il reato, essendo irrilevante che la fatturazione fosse solo soggettivamente falsa.
Quanto al secondo motivo, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità con motivazione sintetica ma logicamente coerente. Per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi, in linea con Sez. 3 n. 41683 del 02/03/2018 e Sez. 3 n. 36624 del 18/07/2012.
La motivazione impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità, come già affermato da Sez. U n. 16 del 19/06/1996 e Sez. U n. 30 del 27/09/1995. La mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.