Ricorso straordinario ex art. 625-bis inammissibile per il terzo interessato alla confisca (Cass. pen. Sez. V n. 27580 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile esclusivamente dal condannato, dovendosi intendere con tale termine il destinatario dell’applicazione di una sanzione penale, e può avere ad oggetto solo pronunce di condanna. Il terzo interessato al provvedimento di confisca che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare il ricorso straordinario, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, poiché l’emenda del vizio comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto. Egli può invece attivare l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.

Il Fatto

La ricorrente è la compagna di un soggetto condannato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta, per il reato di truffa aggravata. Nell’ambito del procedimento penale a carico di quest’ultimo il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente, poi eseguito, di quattro immobili formalmente intestati alla ricorrente e, con la sentenza di patteggiamento, la loro confisca ai sensi degli artt. 240 e 640-quater cod. pen.

Dopo la notifica dell’ordinanza di sgombro, la ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della confisca, sostenendo di essere la reale proprietaria dei beni e di aver provveduto al saldo del prezzo e agli oneri. L’istanza era stata respinta. Il ricorso per cassazione avverso quel rigetto era stato a sua volta rigettato dalla Sez. I; la ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro tale pronuncia di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso pregiudizialmente inammissibile, muovendo dalla natura del rimedio. Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, da intendersi come applicazione di una sanzione penale, e non è esperibile quando la decisione della Cassazione riguardi i provvedimenti adottati dai giudici dell’esecuzione che non incidono sulla condanna né sull’accertamento del fatto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso straordinario è proponibile dal condannato anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Cassazione emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio. Deve trattarsi pur sempre del soggetto condannato o di una pronuncia della Cassazione incidente su un giudicato di condanna.

Nel caso di specie, osserva la Corte, il ricorso è stato proposto dalla terza interessata avverso la sentenza di legittimità resa sul provvedimento del giudice dell’esecuzione in ordine alla richiesta di restituzione di un bene confiscato con sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di altro soggetto. Manca dunque il requisito soggettivo e oggettivo del rimedio.

La Corte richiama quindi il principio per cui il terzo interessato alla confisca, che intenda dedurre l’errore di fatto della Cassazione, non è legittimato al ricorso straordinario, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, perché l’emenda comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto; può invece attivare l’incidente di esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen., rimedio generale per le ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata pretermessa.

Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità e, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 640-quater c.p.

Tutte le 27 sentenze sull'art. 640-quater c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *