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Guida in stato di alterazione e sintomatologia rilevata dagli agenti (Cass. pen. Sez. VII n. 21712 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di alterazione psicofisica, l’affermazione di responsabilità può fondarsi sull’esito dell’accertamento sui liquidi biologici anche in assenza di una sintomatologia clinica rilevata dall’operatore, purché il giudice dia conto, con motivazione logica e coerente, delle ulteriori evidenze sintomatiche della condotta di guida e del comportamento tenuto dal conducente al momento del controllo. Il motivo di ricorso che ripropone in fatto la valutazione delle dichiarazioni dell’agente intervenuto, senza dedurre un vero e proprio travisamento della prova, è inammissibile. In materia di diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Vasto ha ritenuto il conducente responsabile del reato di cui all’art. 187 cod. strada, per aver guidato in stato di alterazione psicofisica. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, fondata, a suo dire, solo sull’accertamento scientifico, senza che l’agente di polizia municipale avesse rilevato una sintomatologia tale da suffragarne il risultato. Con un secondo motivo, ha censurato il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, in quanto costruito in fatto e volto a riproporre un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito. Il giudice di appello aveva infatti valorizzato non solo l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici, ma anche le ulteriori evidenze disponibili, rappresentate dalla condotta di guida del tutto anomala – alternanza di accelerazioni e rallentamenti, guida a zigzag – e dal comportamento del conducente al momento del controllo, apparsa disconnesso dalla realtà, alternando momenti di tranquillità a momenti di ira e crisi di pianto, fino a negare al personale l’ispezione del veicolo.

La Corte ha precisato che spetta al giudice verificare l’esistenza dei sintomi relativi allo stato di alterazione. Nel caso di specie, il ricorrente aveva contestato in fatto tale profilo richiamando le dichiarazioni dell’agente intervenuto, senza tuttavia dedurre un vero e proprio travisamento della prova, requisito necessario per radicare il sindacato di legittimità.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo è stato ritenuto intrinsecamente aspecifico. La Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (in motivazione, Sez. U. n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024; conf., Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020; conformi, Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017; Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011). Nella specie, il giudice di merito aveva fatto riferimento alla pessima biografia penale e alla gravità della condotta, elementi ritenuti decisivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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