Avviso al difensore nell’esame alcoolimetrico: prova testimoniale ammissibile (Cass. pen. n. 21708 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcoolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante. L’avviso non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da alcuna norma del codice di rito. Spetta al giudice valutare la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento. L’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale rimane quello relativo all’attendibilità di tale testimonianza.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, cod. strada, con la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dedotta inosservanza dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., concernente l’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta all’esame alcoolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di avviso alla persona sottoposta ad esame alcoolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere fornita anche mediante la deposizione dell’agente operante. In tal caso, spetta al giudice di merito valutare la precisione e la completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento.
I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che l’avviso non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito. Ne consegue che non può profilarsi una vera e propria impossibilità giuridica di supplire alla mancata verbalizzazione, rimanendo l’unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale quello relativo all’attendibilità della testimonianza dell’agente, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione stessa.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che tale profilo di attendibilità non era stato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. La motivazione presente già nella sentenza del Tribunale dava conto del fatto che l’avviso fu dato verbalmente, in quanto il ricorrente si trovava ferito sull’ambulanza e non era in grado di firmare. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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