Sequestro probatorio, dissequestro e incompetenza funzionale del GIP (Cass. pen. Sez. II n. 4137 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, l’istanza di dissequestro proposta dall’indagato ai sensi dell’art. 263, comma 4, cod. proc. pen. deve essere decisa dal pubblico ministero con provvedimento motivato; solo avverso il provvedimento di rigetto è ammessa opposizione al giudice per le indagini preliminari, che deve provvedere nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., previa fissazione della camera di consiglio. Il giudice per le indagini preliminari che, investito della richiesta di dissequestro di un bene in sequestro probatorio, decida de plano senza che il pubblico ministero abbia esercitato la propria competenza, è affetto da incompetenza funzionale. La decisione emessa in violazione della sequenza procedimentale dei commi 4 e 5 dell’art. 263 cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione, non con appello cautelare, e va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il Fatto
Un indagato proponeva istanza di dissequestro di una carta di credito sottoposta a sequestro probatorio, eseguito in forza di decreto del pubblico ministero. L’istanza veniva trasmessa al giudice per le indagini preliminari, che la respingeva con ordinanza, dopo che il pubblico ministero si era limitato a esprimere parere contrario.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità del provvedimento e la violazione della procedura prevista dall’art. 263 cod. proc. pen. Il pubblico ministero, nelle proprie conclusioni, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa depositava memoria sollecitandone l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte accerta che il bene oggetto dell’istanza era stato sottoposto a sequestro probatorio e che non risultava alcuna conversione in sequestro preventivo. Da qui l’erroneità della qualificazione operata sia dal pubblico ministero sia dal giudice per le indagini preliminari, che avevano trattato l’istanza come richiesta di revoca del sequestro preventivo, applicando l’art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Essendo il titolo genetico di natura probatoria, il pubblico ministero avrebbe dovuto decidere sull’istanza ai sensi dell’art. 263, comma 4, cod. proc. pen., e non limitarsi a esprimere il proprio parere trasmettendo gli atti al giudice. Solo in caso di rigetto l’indagato avrebbe potuto proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che impone di procedere nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen., con fissazione della camera di consiglio.
Il giudice per le indagini preliminari, invece, aveva deciso de plano. Tale modus procedendi integra una ipotesi di incompetenza funzionale, perché la competenza a decidere spettava in primo luogo al pubblico ministero e solo eventualmente, in sede di opposizione, al giudice.
La Corte conferma la correttezza dell’impugnazione con ricorso per cassazione anziché con appello cautelare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (Sez. U n. 7946 del 2008; Sez. U n. 9857 del 2008), secondo cui il rigetto dell’istanza emesso dal giudice in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. si impugna con ricorso per cassazione. A maggior ragione è ammissibile il ricorso che denuncia la violazione dell’intera sequenza procedimentale.
Ne segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per le determinazioni sull’istanza di dissequestro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo