Installazione autovelox illegittima se la banchina non ha le dimensioni minime (Cass. civ. Sez. II n. 23121 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità mediante apparecchiature fisse di rilevazione elettronica, la classificazione di una strada come extraurbana secondaria, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. C), d.lgs. n. 285/1992, non può essere desunta in via meramente formale, ma richiede la concreta sussistenza dei requisiti strutturali previsti dalla legge, che devono interessare l’intera strada e non il solo tratto in prossimità della postazione. In particolare, la banchina deve essere uno spazio interno alla sede stradale, esterno alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, con una larghezza conforme alle prescrizioni minime fissate dal decreto ministeriale prot. 6782 del 05.11.2001. La presenza di una banchina di ridottissima larghezza determina l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione della strada come extraurbana secondaria, con conseguente illegittimità del decreto prefettizio autorizzativo dell’installazione dell’autovelox e dell’accertamento effettuato senza contestazione immediata.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal contribuente avverso il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale per violazione dell’art. 142 d.lgs. n. 285/1992, per il superamento del limite di velocità rilevato mediante dispositivo fisso di rilevazione elettronica installato su una strada provinciale, previa autorizzazione del Prefetto. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione e annullato il verbale, e il Tribunale, adito dal Comune, aveva rigettato l’appello ritenendo che il tratto stradale non potesse essere qualificato come strada extraurbana secondaria, difettando il requisito di una banchina idonea, essendo stata accertata una larghezza di circa 60 cm in presenza di guard rail. Il Comune ricorre per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla classificazione delle strade.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che il sistema del codice della strada è improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni, e che l’art. 201, comma 1-bis, d.lgs. n. 285/1992 ammette la contestazione differita esclusivamente su autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento, che devono presentare le caratteristiche minime delineate dall’art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. n. 285/1992.
Il Collegio ribadisce il consolidato principio per cui il provvedimento prefettizio autorizzativo deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, senza che il Prefetto possa fare riferimento a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada. Richiamando i precedenti giurisprudenziali, la Corte afferma che la nozione di banchina individua uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, la cui dimensione minima è determinata dal decreto ministeriale prot. 6782 del 05.11.2001.
Da tali premesse deriva che una banchina di ridottissima larghezza non può considerarsi idonea a svolgere le funzioni di legge, e la sua mancata conformazione alle caratteristiche prescritte comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione come strada extraurbana secondaria. Ne consegue l’illegittimità del decreto prefettizio che abbia autorizzato l’installazione dell’apparecchiatura su una strada che non presenti tutti i requisiti “minimi” richiesti dall’art. 2, comma 2, lett. C), d.lgs. n. 285/1992.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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