Spese di lite e soccombenza virtuale nell’opposizione a intimazione successiva a discarico (Cass. civ. Sez. II n. 23120 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’intimazione di pagamento ex art. 615 c.p.c., il criterio della c.d. soccombenza virtuale non trova applicazione quando la pretesa creditoria risulti già venuta meno, per effetto di un provvedimento di discarico adottato dall’agente della riscossione, prima della notificazione dell’atto di opposizione. In tal caso, difettando ab origine l’interesse ad agire dell’opponente, la domanda andrebbe dichiarata inammissibile, con la conseguenza che la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. costituisce scelta congrua, temperando sul piano delle spese le conseguenze della soccombenza attorea, senza che possa configurarsi una condanna delle parti opposte ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia, avverso un’intimazione di pagamento relativa a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite. L’opponente aveva impugnato la sentenza limitatamente al capo concernente le spese, deducendo la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e lamentando la mancata applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale. Il Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato l’appello, ritenendo che, essendo stato emesso il discarico delle somme prima dell’introduzione del giudizio, difettasse ab origine l’interesse ad agire e non potesse ravvisarsi alcuna soccombenza delle parti opposte. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La censura, rubricata per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 100 e 115 c.p.c. e 2697 c.c., investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto che l’agente della riscossione avesse emesso un provvedimento di discarico prima ancora della notificazione dell’atto di opposizione. La ricorrente deduce di non aver avuto conoscenza del provvedimento di sgravio, mai comunicato né prodotto in giudizio, essendo stato depositato soltanto un estratto di ruolo aggiornato, e sostiene che la mancata prova della conoscenza avrebbe imposto di ravvisare la soccombenza, quantomeno virtuale, delle parti intimate.

La Corte ricorda che il destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c. per dedurre i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22080 del 2017. Nel caso di specie, la cartella era stata annullata dal Giudice di Pace e l’intimazione successivamente emessa era illegittima, fondandosi su un titolo caducato. L’opposizione, pertanto, era ammissibile, qualora l’amministrazione non avesse provveduto allo sgravio della posizione.

La Corte osserva, tuttavia, che, anche in assenza di una specifica comunicazione dell’avvenuto discarico, al momento dell’opposizione la pretesa creditoria era ormai venuta meno, e la difesa dell’intimata avrebbe potuto accertarlo tramite un estratto di ruolo, in ossequio al principio di economia processuale. Pertanto, la condanna delle opposte avrebbe violato l’art. 91 c.p.c., non potendo le spese essere poste a carico della parte vittoriosa. La compensazione delle spese risulta, invece, scelta congrua, giacché tiene conto dell’omessa comunicazione del provvedimento di sgravio, temperando sul piano delle spese le conseguenze della soccombenza attorea.

Il Collegio rigetta quindi il ricorso, senza provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le controparti svolto attività difensiva, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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