Diniego delle attenuanti generiche e irrilevanza del rito abbreviato (Cass. pen. n. 25847 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri implicitamente disattesi. La scelta del rito abbreviato non assume alcun rilievo ai fini della concessione delle generiche, in quanto la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo. Il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua e non contraddittoria, non può essere sindacato in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, assumendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi favorevoli emersi nel corso del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, richiamando il costante orientamento di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in esame tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli dedotte dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelle ritenute decisive o comunque rilevanti. Nella specie, il giudice di merito aveva fondato il diniego sulla pessima biografia penale dell’imputato e sulle caratteristiche del fatto, elementi che la Corte ha ritenuto sufficienti a sorreggere la decisione.
Quanto alla dedotta incidenza del rito abbreviato, la Corte ha precisato che la scelta di tale rito non può assumere rilievo ai fini della concessione delle attenuanti generiche, in quanto la valutazione premiale di tale opzione processuale è già compiutamente espressa nella diminuzione di pena prevista per il rito alternativo. Un’ulteriore valorizzazione in sede di bilanciamento delle circostanze determinerebbe una duplicazione del beneficio, non consentita dal sistema.
Da ultimo, la Corte ha ribadito che il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito in materia di attenuanti generiche, quando sostenuto da una motivazione congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità, poiché il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un’ulteriore valutazione nel merito delle ragioni della decisione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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