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Il dovere di moderare la velocità e la causalità della colpa (Cass. pen. n. 24910 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’accertamento della causalità della colpa richiede la verifica che la condotta alternativa lecita, consistente nel rispetto delle regole cautelari, avrebbe evitato l’evento, secondo un giudizio controfattuale basato su un’alta probabilità logica. Il dovere di moderare la velocità, ex art. 141 cod. strada, impone al conducente di adeguare l’andatura alle condizioni di visibilità, tenendo conto di eventuali imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili. La valutazione della dinamica del sinistro e delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito; la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi fattuali non integra il vizio di motivazione e risulta inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., riconosciute le attenuanti, in relazione a un incidente stradale nel quale il conducente di un’autovettura, procedendo alla velocità di 70 km/h su strada extraurbana priva di illuminazione, aveva tamponato un ciclista che lo precedeva, deceduto sul colpo. La responsabilità è stata affermata valorizzando la violazione dell’art. 141 cod. strada e la mancata moderazione della velocità, con riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa per la circolazione del velocipede privo di dispositivi luminosi e per l’assenza di indumenti ad alta visibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure relative all’avvistabilità della vittima e alla sussistenza dell’elemento soggettivo. In particolare, ha richiamato i principi in materia di nesso causale e causalità della colpa, affermando che il giudice di merito deve verificare se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso a evitare l’evento con un giudizio di alta probabilità logica, secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 2002.

La Corte ha reputato che la sentenza impugnata avesse correttamente valutato le condizioni di tempo e di luogo, caratterizzate da buio, fondo stradale bagnato e strada extraurbana senza illuminazione, nonché le caratteristiche del velocipede, privo di dispositivi luminosi. Sulla scorta della consulenza peritale, è emerso che l’impianto di illuminazione dell’autovettura consentiva un campo di avvistamento di 50 metri e che, alla velocità di 70 km/h, lo spazio di arresto sarebbe stato di 46/47 metri, sicché una condotta di guida prudente avrebbe evitato l’impatto. La Corte ha altresì ribadito che l’art. 141 cod. strada impone di regolare la velocità in funzione del campo di visibilità, in particolare nelle ore notturne, e che l’obbligo di moderazione va inteso nel senso che il conducente deve padroneggiare il veicolo in ogni situazione, considerando anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili.

Con riferimento alle ulteriori censure, la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze volte a prospettare una lettura alternativa del compendio probatorio. L’obiezione circa l’eventuale invisibilità delle tracce di frenata in presenza di pioggia e ABS è stata ritenuta una mera diversa interpretazione del dato fattuale, non deducibile in sede di legittimità. Analogamente, le deduzioni difensive relative alla deviazione del ciclista, inferite dallo scarto dell’autovettura riferito da un teste, postulano una nuova valutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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