Continuazione in esecuzione: programma iniziale e verifica rigorosa (Cass. pen. Sez. I n. 31319 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81 e 671 cod. pen., esige una approfondita e rigorosa verifica dell’originaria programmazione dei reati: occorre accertare se, al momento della commissione del primo illecito, i successivi fossero già stati ideati, almeno nelle linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale, costituiscono soltanto indici rivelatori, i quali non bastano, da soli, a dimostrare che gli illeciti derivino da un’unica deliberazione di fondo. La ratio della disciplina risiede, sul piano intellettivo, nella iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e, sul piano volitivo, nell’elaborazione di un programma di massima. Non integra vizio di motivazione la decisione che, valutati gli elementi disponibili, escluda motivatamente la sussistenza di tale programma.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza al Tribunale di Messina per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza, rilevando che i fatti, pur commessi dai medesimi soggetti nel medesimo contesto spazio-temporale e lesivi del medesimo bene giuridico, risultavano tra loro sconnessi: si trattava di reati di distinta specie, connotati da un modus operandi del tutto diverso e da condotte estemporanee.

Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606 lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 e 671 cod. pen. Il ricorrente sosteneva che il modus operandi non potesse, da solo, escludere la continuazione, e che la motivazione del Tribunale fosse illogica nel non valorizzare l’identità dei soggetti, del contesto spaziale e temporale e del bene giuridico offeso. Il Sostituto Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando un principio acquisito in materia. Secondo le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione e non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita e rigorosa verifica, diretta a riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

Su questo presupposto si innesta la distinzione tra indici e prova. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indicatori rivelatori di una determinata scelta delinquenziale. Essi, però, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo. La Corte richiama in proposito Sez. III n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014.

Da tale deliberazione iniziale non si può prescindere, perché la ratio della disciplina va ravvisata, sul piano intellettivo, nella iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, sul piano della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni, come precisato da Sez. I n. 34502 del 02/07/2015.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non se ne discosti. Il Tribunale, dopo aver analizzato i reati oggetto delle due sentenze, ha motivatamente escluso la ricorrenza di elementi decisivi rivelatori della preventiva programmazione, valorizzando la distinta specie dei reati, il diverso modus operandi e la natura estemporanea delle condotte. A fronte di ciò, il ricorrente ha contrapposto deduzioni generiche, che si risolvono in una alternativa lettura dei medesimi elementi, non consentita in sede di legittimità, senza evidenziare reali criticità logiche del ragionamento giudiziale.

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, richiamata Corte cost. sentenza n. 186 del 2000, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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