Affidamento e domiciliari esclusi se condanna successiva prova indifferenza alla legge (Cass. pen. Sez. I n. 32278 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. presuppongono una prognosi positiva di reinserimento e la meritevolezza del condannato. Ai fini della concessione rileva l’evoluzione della personalità registratasi dopo il fatto-reato, non essendo richiesta la completa emenda. Rientra tuttavia nella discrezionalità del giudice di sorveglianza valutare la gravità dei reati e l’esistenza di precedenti penali. L’ulteriore condanna intervenuta dopo l’espiazione della pena può quindi fondare il diniego delle misure, quale indice di insufficienza del percorso di emenda, senza che la motivazione sia censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e la subordinata domanda di detenzione domiciliare presentate nell’interesse di un condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per detenzione illegale di armi, violazione delle norme sul controllo delle armi e detenzione abusiva di munizioni.
Il Tribunale, dato atto dei precedenti giudiziari del condannato, dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e della relazione positiva dell’UEPE, negava le misure per il rischio di recidiva, desunto dalla presenza di una condanna ulteriore dopo l’espiazione della pena, considerata dimostrativa di indifferenza alla legge. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’affidamento in prova, misura alternativa principale destinata ad attuare la finalità rieducativa di cui all’art. 27, comma terzo, Cost. L’istituto può essere adottato quando, sulla base dell’osservazione della personalità o del comportamento tenuto in libertà, si ritenga che il regime, anche con opportune prescrizioni, possa prevenire il pericolo di ricaduta nel reato.
Ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successiva al fatto-reato. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ma non è richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi dell’ordinamento penitenziario e in particolare per l’esecuzione delle pene brevi, essa presuppone anch’essa una prognosi positiva e la meritevolezza, ma non esige la completa emenda. Si distingue dall’affidamento per la maggiore afflittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua.
La Corte afferma poi che la gravità dei fatti e l’esistenza di precedenti penali sono elementi che il Tribunale di sorveglianza deve valutare nell’ambito del proprio discrezionale giudizio di opportunità del trattamento alternativo. L’apprezzamento sull’idoneità della misura e la prognosi sottostante non sono censurabili in legittimità se sorretti da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici.
Nel caso concreto l’ordinanza resiste alle censure, definite di stampo meramente confutativo e contro-valutativo. Nell’apprezzamento assume preminente rilievo la gravità dei crimini e l’insufficienza, in chiave dimostrativa dell’affidabilità esterna, del percorso di emenda, valutata in relazione all’ultima condanna intervenuta dopo l’espiazione della pena. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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