Ricorso inammissibile se reitera i motivi dell’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 7148 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, da realizzarsi attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, limitandosi in modo generico a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il difetto di confronto puntuale con la motivazione impugnata priva il ricorso della sola funzione per la quale è previsto e ammesso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza del 5 giugno 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio del 3 novembre 2022, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quello giudicato con altra sentenza del Tribunale di Alessandria; la mancanza di motivazione sull’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, osserva che essa non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ma reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.
Richiamando un proprio consolidato orientamento (Sez. 6 n. 8700 del 21.01.2013), la Corte ribadisce che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Ne discende che, se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte richiama sul punto altri precedenti conformi (Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019; Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014; Sez. 6 n. 20377 del 11.03.2009).
Anche la seconda doglianza è priva di pregio. La motivazione della Corte di appello rappresenta e giustifica le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. con riduzione della pena nella massima estensione, esprimendo, pur nella sintesi, una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 n. 42688 del 24.09.2008).
All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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