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Concausa e nesso causale nell’omicidio colposo stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 24410 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta colposa di un terzo concorrente non vale a recidere il nesso di causalità quando non ha dato origine a un percorso causale autonomo e non integra una linea di sviluppo del tutto eccezionale e imprevedibile rispetto alla condotta antecedente. In tema di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova per omissione è deducibile in cassazione solo se il dato probatorio asseritamente omesso è stato per la prima volta introdotto nel provvedimento di secondo grado. È inammissibile il ricorso che solleciti una mera rivalutazione del fatto, preclusa al giudice di legittimità.

Il Fatto

Il conducente di un’autovettura, nel corso di una manovra di sorpasso di un veicolo che procedeva a cavallo della linea di mezzeria, favoriva l’impatto frontale tra l’auto sorpassata e un’altra vettura proveniente dall’opposto senso di marcia, causando il decesso del passeggero di quest’ultima. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio colposo.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo vizi di motivazione in punto di accertamento della velocità dei veicoli, valutazione della manovra di sorpasso e mancata considerazione della condotta della conducente del veicolo sorpassato, che avrebbe, in tesi, reciso il nesso causale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché volti a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale già congruamente esaminato dai giudici di merito. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata, integrata con quella di primo grado, aveva esposto i criteri per la determinazione della velocità dei veicoli, recependo le conclusioni del consulente del pubblico ministero e valorizzando l’entità dei danni riportati.

Quanto alla supposta omissione valutativa delle dichiarazioni della teste oculare, la Corte ha richiamato il principio di diritto, già affermato dalle Sezioni semplici, secondo cui, in caso di doppia conforme, il travisamento per omissione è deducibile solo se il dato è stato introdotto per la prima volta nel provvedimento di secondo grado. Nella specie, diversamente, il narrato della teste era già stato oggetto di valutazione nel primo grado.

Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva incidentalmente valutato la condotta della conducente del veicolo sorpassato, individuando nell’eccesso di velocità uno dei profili di colpa, senza tuttavia riconoscere a tale condotta efficacia interruttiva del nesso di causalità. L’imprudente manovra di sorpasso, unita all’eccessiva velocità degli altri veicoli, integrava un concorso di colpe, non emergendo alcun percorso causale autonomo né una sequenza eccezionale e imprevedibile tale da escludere la responsabilità dell’imputato.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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