Ricorso straordinario per errore percettivo o di giudizio ex art 625-bis (Cass. pen. Sez. III n. 41203 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile esclusivamente quando l’errore percettivo in cui sia incorsa la Corte di cassazione derivi da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e abbia inciso in modo decisivo sul processo formativo della volontà, inducendo una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata. Se invece la causa dell’errore non è riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione esprime un contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, non censurabile con il rimedio straordinario. In tale sede resta preclusa ogni rivalutazione del percorso logico-argomentativo compiuto dalla Corte di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. Quest’ultimo era diretto contro la sentenza della Corte di appello, emessa in sede di rinvio, che aveva a sua volta confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 110, 452-quaterdecies, comma 1, cod. pen. e art. 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006.

Dinanzi alla Corte di legittimità il ricorrente ha articolato quattro motivi, tutti incentrati sulla dedotta esistenza di errori percettivi che avrebbero viziato la precedente decisione e ne avrebbero alterato l’esito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito oggettivo del rimedio: il provvedimento non risulta proposto per i casi previsti dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Il Collegio muove dalla definizione consolidata dell’errore di fatto, quale errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’incidenza sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa.

La Corte richiama la Sez. 3, n. 11172 del 2023, nonché le Sez. 3, n. 47316 del 2017 e le Sezioni Unite n. 16103 del 2002, per affermare che, quando la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma di giudizio.

Sul primo motivo, relativo alla dedotta incompatibilità del giudice che aveva composto il collegio della Corte di appello in sede di rinvio, la Corte osserva che la decisione impugnata non ha escluso la risultanza dagli atti, ma ha rilevato l’omesso adempimento dell’onere di allegazione o di indicazione degli atti a sostegno della prospettazione. La presenza nel fascicolo di atti favorevoli non esclude tale onere, sicché la censura resta sul piano valutativo.

Quanto al secondo motivo, in tema di divieto di reformatio in peius, la Corte rileva che il Collegio aveva valutato l’esistenza di una precedente sentenza con pena inferiore e l’aveva ritenuta irrilevante in ragione del suo annullamento: si tratta di giudizio valutativo, non censurabile in questa sede.

Sul terzo motivo, concernente l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., la Corte rileva che il ricorrente contesta il significato attribuito a una conversazione telefonica, ma in tal modo censura non un errore percettivo, bensì l’erroneità della valutazione sulla motivazione della sentenza territoriale, ritenuta diffusa e priva di aporie logiche.

Il quarto motivo, infine, pur non condividendo la valutazione espressa, sollecita una rivalutazione del percorso valutativo in tema di travisamento della prova, attività preclusa nel giudizio di legittimità. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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