Il “consiglio” del pubblico ufficiale al privato integra induzione indebita (Cass. pen. Sez. 6 n. 535 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura senza che sia necessaria una minaccia espressa o un abuso prevaricatore in senso costrittivo. L’abuso induttivo comprende la persuasione, la suggestione e la pressione morale che, sia pure con più tenue valore condizionante, limitano la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale presta acquiescenza alla richiesta per un proprio tornaconto personale. Non è consentito dedurre il vizio di violazione di legge fondandosi su una diversa lettura delle risultanze probatorie, perché tale doglianza attiene al vizio di motivazione. L’inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in cassazione. In presenza di doppia conforme, non è prospettabile la mancanza di motivazione della sentenza di appello che richiami, anche implicitamente, le argomentazioni del primo giudice, con le quali le due decisioni formano un unico complesso motivazionale.
Il Fatto
Un pubblico ufficiale, nella qualità di responsabile del procedimento amministrativo, era stato condannato in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 319-quater cod. pen. dall’aver indotto l’amministratore di una società alla quale aveva rivolto un messaggio “velato” ad affidare un incarico di progettazione e l’esecuzione dei lavori a professionisti e imprese a lui riconducibili. In grado di appello, la Corte territoriale aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili, tra cui il risarcimento del danno all’immagine dell’ente costituitosi parte civile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente distinto il vizio di violazione di legge, che attiene all’interpretazione della norma o alla sua applicazione, dal vizio di motivazione che riguarda la ricostruzione della fattispecie concreta. Nel caso in esame, il ricorrente non aveva contestato la credibilità del principale teste d’accusa, ma ne aveva proposto una lettura alternativa, volta a escludere la pressione psicologica. Una simile doglianza è volta a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ripercorso la nozione di abuso induttivo, richiamando le Sezioni Unite e la giurisprudenza successiva. Per la configurabilità del delitto non è richiesta una minaccia espressa né una costrizione: è sufficiente una condotta di persuasione o suggestione. Il privato può conservare ampi margini decisionali, ma se accetta la prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di un tornaconto personale, la fattispecie è integrata. La condotta del funzionario era consistita nel far comprendere al privato che l’iter amministrativo si sarebbe concluso positivamente solo in caso di accoglimento dei suoi suggerimenti: un contenuto suggestivo, ma che non raggiungeva la soglia della costrizione che avrebbe legittimato la diversa contestazione di concussione.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha applicato il principio della doppia conforme: quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico complesso motivazionale, la mancanza di motivazione non è prospettabile laddove la doglianza abbia già ricevuto una risposta dal giudice di primo grado. Nel caso di specie, il Tribunale aveva ampiamente replicato ai rilievi difensivi, anche in ordine alla rilevanza dell’esito del procedimento disciplinare. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione con cui il giudice di prime cure aveva escluso la rilevanza penale dell’esito disciplinare, atteso che le contestazioni in quella sede erano diverse da quelle penali.
Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo di appello che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado, pretendeva di dedurre l’esclusione del danno all’immagine dalle ragioni poste a base della mancata liquidazione del danno patrimoniale. L’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato pertanto rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.