Lavoro del convivente more uxorio: la subordinazione va provata oltre la presunzione di gratuità (Cass. 2281/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026 (R.G.N. 16296/2022) — Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.

Il principio di diritto

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta a un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità caratterizzato dalla gratuità della prestazione; tale presunzione — che opera specie in presenza di una convivenza more uxorio — può essere superata fornendo la prova del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte e alla presenza di direttive, controlli e indicazioni da parte del datore di lavoro.

Il fatto

Una lavoratrice, convivente more uxorio del titolare di uno studio legale, agiva per l’accertamento della natura subordinata del rapporto svolto (mansioni di segretaria di studio) dal 1991 al 2018 e per il trattamento di fine rapporto. Il Tribunale di Monza rigettava, ritenendo non superata la presunzione che la prestazione fosse resa affectionis vel benevolentiae causa. La Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento, dichiarava la natura subordinata del rapporto (inquadramento nel 3° livello del CCNL studi professionali) e condannava la parte datoriale al pagamento di 53.175,86 euro a titolo di t.f.r. La parte datoriale, in proprio e quale erede, ricorreva per cassazione con tre motivi, contestando la qualificazione del rapporto come subordinato.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. La comparazione degli elementi probatori e la valutazione della loro portata appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità nei soli, ristretti limiti del vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.): la Corte d’appello ha esaminato tutte le risultanze, si è posta il dubbio che le prestazioni fossero rese affectionis vel benevolentiae causa e ha poi accertato la subordinazione con motivazione chiara e coerente.

Ogni attività oggettivamente riconducibile a lavoro dipendente può essere inquadrata in un rapporto gratuito fondato sul legame affettivo, ma tale presunzione — da considerare specie nella convivenza more uxorio — è superabile provando il vincolo di subordinazione tramite la qualità e quantità delle prestazioni e la presenza di direttive, controlli e indicazioni del datore (Cass. n. 12433 del 2015). Nel caso di specie il pagamento di compensi, l’inserimento stabile nella struttura dello studio, l’uso degli strumenti d’ufficio, il compenso fisso, l’assenza di rischio economico e diversi riscontri documentali provavano la subordinazione. Le censure si risolvono in apprezzamenti di fatto insindacabili, denunciando un errore di valutazione e non di percezione (Sez. U, n. 5792 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Il lavoro svolto dal convivente more uxorio si presume gratuito, reso per ragioni affettive; ma la presunzione non è insuperabile: chi rivendica la subordinazione può provarla con la qualità e quantità delle prestazioni e con gli indici dell’eterodirezione — direttive, controlli, compenso fisso, inserimento stabile, assenza di rischio economico. Una volta che il giudice di merito ha accertato la subordinazione con motivazione adeguata, la valutazione è insindacabile in cassazione. Un riferimento utile nel contenzioso sui rapporti di lavoro maturati in contesti affettivi o familiari.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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