Tossicodipendente e reato ostativo (art. 4-bis): niente arresti domiciliari agevolati ex art. 89 T.U. stupefacenti (Cass. pen. 4231/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 4231 del 2 febbraio 2026 (camera di consiglio del 14 gennaio 2026, R.G.N. 33974/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Emanuela Gai

Il principio di diritto

Ai fini della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi a un programma di recupero, qualora si proceda per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, il giudice deve valutare l’esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, non essendo applicabile il più favorevole regime dell’art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, in base al quale sono ostative solo le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il fatto

Il Tribunale cautelare di Catanzaro respingeva l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una comunità, richiesta ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 da un imputato tossicodipendente, in custodia per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74) e detenzione di stupefacenti (art. 73). La difesa ricorreva per cassazione lamentando l’omessa valutazione di un rinnovato programma socio-riabilitativo e la illogica affermazione della pericolosità.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Il regime più favorevole dell’art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 — che impone la sostituzione con gli arresti domiciliari salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — non si applica quando si procede per uno dei delitti ostativi ex art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, categoria in cui rientra la fattispecie associativa contestata. In tali casi il giudice valuta le esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (Cass. n. 33863 del 2021, Caminiti).

Nel caso concreto la presunzione ex art. 275 cod. proc. pen. non era superata, attesa la pericolosità sociale dell’imputato, in posizione verticistica in un sodalizio dedito al traffico di cocaina e marijuana con contatti esteri; il controllo continuo insito negli arresti domiciliari in comunità e l’avvio di un percorso di recupero non costituiscono indici idonei a vincerla. Priva di rilievo, infine, la riduzione di pena ottenuta col concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., istituto deflattivo che non esprime ravvedimento. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce un limite netto: per gli imputati di reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. — inclusa l’associazione finalizzata al narcotraffico — la via agevolata dell’art. 89 T.U. stupefacenti è preclusa, e la sostituzione della custodia in carcere resta subordinata al superamento della presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen. Per la difesa, ciò significa che il programma terapeutico e il controllo comunitario non bastano da soli; e che la riduzione di pena da concordato in appello non è spendibile come segno di ravvedimento ai fini cautelari.

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