Ordinanza cautelare tradotta in ritardo: la nullità va dedotta allegando un interesse concreto; e al riesame si trasmettono solo gli atti selezionati dal PM (Cass. pen. 20522/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 20522/2026 (R.G. 1864/2026), camera di consiglio del 26 marzo 2026 — Presidente Beltrani, Relatrice Recchione.

Il principio di diritto

La valutazione della congruità del termine per la traduzione dell’ordinanza cautelare (art. 143 cod. proc. pen.) è rimessa al giudice di merito, che deve considerare tutte le circostanze concrete (difficoltà di reperire un interprete, complessità del provvedimento). La violazione del diritto a una traduzione tempestiva genera una nullità generale a regime intermedio: chi la deduce, quando la traduzione sia stata resa ma in ritardo o in modo irregolare, deve allegare uno specifico interesse correlato alla tardività; nell’omessa traduzione, invece, l’interesse è presunto. Riconosciuta la nullità, se il termine per il riesame non è ancora decorso esso ridecorre dalla conoscenza dell’ordinanza tradotta; se è già decorso, va dichiarata la nullità dell’ordinanza.

L’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame (art. 309, comma 5, cod. proc. pen.) riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta — oltre agli elementi a favore e, dopo la legge n. 114 del 2024, all’interrogatorio di garanzia preventivo — e non l’intero fascicolo delle indagini. L’inefficacia ex art. 309, comma 10, colpisce la misura solo per l’omessa trasmissione di quegli atti ab origine allegati, non di tutti gli atti raccolti.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di L’Aquila rigettava l’istanza contro la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata dal G.I.P. di Chieti per il reato di truffa aggravata (danno di rilevante entità e minorata difesa della vittima).

La difesa ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la tardività della traduzione dell’ordinanza cautelare per l’imputato alloglotto — il termine di trenta giorni assegnato all’interprete sarebbe incongruo, anche in assenza di traduzione orale nell’interrogatorio; dall’altro, la mancata declaratoria di inefficacia della misura per l’omessa trasmissione integrale degli atti (pagine mancanti della denuncia querela e della notizia di reato).

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ricostruito il quadro delle Sezioni Unite in tema di traduzione, ribadisce che la congruità del termine è valutazione di merito e che la nullità da traduzione tardiva o irregolare va dedotta allegando un concreto interesse difensivo leso. Il ricorrente si era limitato a dedurre l’ipotetica incongruità (cinque pagine, nessuna traduzione orale) senza indicare quale interesse fosse stato pregiudicato; il Tribunale aveva ritenuto congruo il termine di trenta giorni con valutazione di merito. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’obbligo di trasmissione ex art. 309, comma 5, riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero a sostegno della richiesta, non tutto il fascicolo; l’inefficacia ex comma 10 scatta unicamente per l’omessa trasmissione di quegli atti ab origine allegati alla richiesta al G.I.P. La selezione si spiega anche con l’esigenza di mantenere il segreto su parte delle indagini.

Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese; non è disposto alcun versamento alla Cassa delle ammende, data la particolare rilevanza della questione prospettata (Corte cost. n. 186 del 2000).

Implicazioni pratiche

Per la difesa dell’imputato alloglotto, eccepire la traduzione tardiva non basta: occorre allegare in modo specifico l’interesse difensivo concretamente leso dal ritardo (attività difensiva preclusa, decadenze subite). La congruità del termine è terreno di merito; attaccarla in cassazione senza indicare il pregiudizio conduce all’inammissibilità. Conta anche il timing: se il termine per il riesame non è ancora spirato, la nullità comporta la ridecorrenza; se è spirato, comporta la caducazione dell’ordinanza.

Sull’omessa trasmissione degli atti, non ogni lacuna del fascicolo trasmesso vale a caducare la misura. L’inefficacia ex art. 309, comma 10, colpisce solo il mancato invio degli atti che il pubblico ministero aveva selezionato e allegato alla richiesta al G.I.P. Contestare la non integralità del fascicolo, senza dimostrare la rottura di quella catena di trasmissione, è infondato.

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