L’azione revocatoria non richiede la libertà e capienza del bene oggetto di disposizione (Cass. civ. Sez. VI n. 11623 del 11.04.2022)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo quando l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. L’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore e non produce effetti recuperatori o restitutori, tali da richiederne la libertà e capienza del bene: la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario e quindi il suo interesse ad agire. Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento.

Il Fatto

Nel 2016, il Condominio convenne in giudizio alcuni condomini e le rispettive mogli, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta delle donazioni contenute nelle convenzioni matrimoniali concluse nel dicembre 2011 e, in subordine, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei medesimi atti. Il Condominio aveva già ottenuto, con sentenza passata in giudicato, la condanna dei costruttori al risarcimento dei danni per i vizi dell’edificio, senza tuttavia ricevere alcun pagamento, ad eccezione della quota versata dalla compagnia assicuratrice di uno dei coobbligati.

Il Tribunale rigettò la domanda di simulazione ma accolse la revocatoria, dichiarando l’inefficacia delle donazioni. La Corte d’Appello confermò la decisione, rigettando il gravame. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha disatteso il primo motivo, con il quale i ricorrenti deducevano il difetto di legittimazione e di interesse ad agire del Condominio, sostenendo l’esiguità del credito e la presenza di ipoteche sui beni donati. Quanto alla legittimazione, la Corte ha rilevato che il Condominio ha agito esclusivamente per la tutela del proprio credito derivante dai vizi riguardanti le parti comuni. Quanto all’interesse, ha richiamato il principio per cui l’azione revocatoria determina solo l’inefficacia dell’atto e l’assoggettamento del bene all’esecuzione forzata, senza richiedere la libertà e capienza del bene stesso: le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi, sicché la loro presenza non esclude di per sé il pregiudizio per il creditore chirografario.

Con il secondo motivo i ricorrenti contestavano la sussistenza dell’eventus damni, assumendo l’irrilevanza della disamina della solvibilità degli altri coobbligati solidali. La Corte ha ribadito che l’atto dispositivo è pregiudizievole anche quando comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e che, in presenza di più coobbligati solidali, il creditore può agire in revocatoria nei confronti di uno solo, a nulla rilevando la sufficiente capienza dei patrimoni degli altri. Al creditore spetta dimostrare le variazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.

Il terzo motivo, concernente il consilium fraudis, è stato dichiarato inammissibile per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente la scientia damni in capo agli alienanti. La Corte ha comunque evidenziato che la Corte di merito aveva correttamente desunto la sussistenza del presupposto soggettivo da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali la relazione del consulente tecnico che confermava i vizi e la qualità di soci della società incorporante dei debitori. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato considerato un “non motivo”, essendo condizionato ad un’accoglimento del ricorso che non si è verificato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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